Italian Court of Cassation corrects a clerical error in a previous order regarding the correct name of the party entitled to litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an application to correct a clerical error in a prior order regarding the identification of the party entitled to litigation costs. The original order incorrectly listed 'Italfonchario s.p.a.' instead of 'Italfondiario s.p.a., acting as the representative of Castello Finance s.r.l.' The court determined that this was a material error amendable under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the order was corrected to reflect the accurate party designation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Clerical errors in judicial orders that affect the identification of parties or the allocation of costs are considered material and must be corrected to ensure legal certainty and proper attribution of rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8887-2021 proposto da: ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di CASTELLO ELLO FINANCE s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO GARGANI; - ricorrente - contro GLINGLER DOROTEA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 31915/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/12/2019; (:),E0i24 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CLOTILDE PARISE. Rilevato che Iatalfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.I., ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019, laddove nel dispositivo è stata erroneamente indicata, quale parte controricorrente in cui favore sono state liquidate le spese di lite, Italfondiario s.p.a., piuttosto che Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.I.; Considerato che il ricorso è fondato poiché dall'ordinanza sopra indicata e dall'esame del fascicolo si evince l'errore materiale denunziato, posto che nell'intestazione e nella motivazione dell'ordinanza n.31915/2019 viene indicata quale parte controricorrente Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.I., e l'errore è emendabile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ.;
Ritenuto che per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019, statuendo che nel dispositivo, ove è stata erroneamente indicata, quale parte controricorrente in cui favore sono state liquidate le spese di lite, «Italfonchario s.p.a.», si legga «Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l.». Ric. 2021 n. 08887 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- A Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza in calce all'ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio Il P