Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32700/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal, allowing VAT deduction despite missing accounting entries due to equitable reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32700/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision. The commission had granted a VAT deduction to a business owner for purchases not recorded in their accounting books, relying on equitable principles rather than strict statutory compliance. The court ruled that the lower court erred by applying equitable reasoning instead of verifying the substantive requirements for the deduction, including the exercise of the right within the statutory deadline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972; Art. 2697 cod. civ.: The right to deduct VAT arises upon tax liability and must be exercised within the statutory deadline; equitable reasoning cannot substitute the mandatory verification of substantive requirements such as the taxpayer's status and the timing of the deduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT deduction requirements missing accounting entries statutory deadline compliance equitable reasoning error tax authority appeal sottrazione dell'iva differimento dell'imposizione deduzione dell'imposta precedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972
civ., in quanto erroneamente la CTR aveva condiviso la sentenza di primo grado per motivi equitativi, effettuando un non consentito parallelismo con la deduzione dei costi ai fini IRPEF, atteso che il diritto alla detrazione dei costi ai fini IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26177 del 2019
Cass. n. 26177 del 2019; Cass.
Cass. n. 19938 del 2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1356-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363:391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope leg,is; - ricorrente - contro DE STEFANO MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1266/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2020 n. 01356 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- n. 1356/2020 (1454) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Liguria, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Genova, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da DI STEFANO Maurizio avverso un avviso di accertamento IVA 2006, aveva riconosciuto legittima la detrazione IVA per importo € 6.694,98, dichiarata dal contribuente su acquisti per € 33.474,91, pur se non annotati in contabilità;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la CTR aveva condiviso la sentenza di primo grado per motivi equitativi, effettuando un non consentito parallelismo con la deduzione dei costi ai fini IRPEF, atteso che il diritto alla detrazione dei costi ai fini IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorgeva nel momento in cui l'imposta diveniva esigibile ed il suo concreto esercizio doveva avvenire, al più tardi, con la dichiarazione relativa al sec:ondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto e cioè entro il biennio successivo al periodo nel quale l'imposta era divenuta esigibile; ed anche se, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di matrice eurounitaria, l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento di obblighi formali non escludevano il diritto alla detrazione dell'imposta, laddove fossero stati osservati tutti gli obblighi sostanziali, la CTR avrebbe dovuto in ogni caso indagare circa la sussistenza ed il rispetto dei requisiti sostanziali per l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA (qualità d'imprenditore dell'acquirente; inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso) e, soprattutto, che il contribuente avesse effettuato la detrazione entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto; che l'intimato non si è costituito; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato; che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass. n. 26177 del 2019; Cass. n.19938 del 2018), formatasi in tema d'IVA in esito ad una consolidata giurisprudenza eurounitaria, è concorde nel ritenere che l'art. 19 comma 1 del n. 633 del 1972, nella versione vigente al momento dell'annualità esaminata (2006), consente all'acquirente di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, nonostante il mancato riscontro nella contabilizzazione delle operazioni imponibili, quando si tratta di acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa; quando l'acquirente rivesta la qualità d'imprenditore; quando i beni acquistati siano inerenti e strumentali allo svolgimento di detta attività imprenditoriale; quando il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto; che la sentenza impugnata non risulta avere effettuato i riscontri di cui sopra per riconoscere in favore dell'intimato la detrazione IVA 2006 essendosi essa limitata a riconoscere detta detrazione per non meglio precisati motivi equitativi ed avendo censurato in modo del tutto assertivo la tesi dell'Agenzia delle entrate ricorrente, secondo cui la detrazione poteva essere esercitata fino alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008; che, da quanto sopra, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Liguria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria in diversa composizione, anche per determinazione delle spese del presente giudizio