Court allows tax agency appeal, overturning regional commission's dismissal of doubled statute of limitations due to criminal notice timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the taxpayer's claim regarding doubled limitation periods. The taxpayer argued that the criminal notice was sent before the official constatement report, rendering the extension invalid under specific tax laws. The court ruled that the procedural flaw did not justify denying the extension, as the legislative intent to protect taxpayers with serious criminal indicators prevails over minor timing discrepancies in the investigative report.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 600/1973, art. 43; D.P.R. n. 633/1972, art. 57; D.Lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3: The doubling of tax assessment limitation periods for serious criminal indicators remains valid even if the criminal notice precedes the constatement report, provided the taxpayer's fundamental right to defense is not compromised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA ij sul ricorso 16571-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MU WEINING; - intimato - avverso la sentenza n. 1424/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 16571 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 16571/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR del Veneto accoglieva parzialmente l'appello proposto da Mu Weining avverso la pronuncia della CTP di Venezia con cui era stato accolto parzialmente il ricorso di Mu Weining avente ad oggetto avvisi di accertamento relativi a presunti maggior redditi conseguiti negli anni 2010 e 2011. Il Giudice di appello rilevava l'illegittimità del raddoppio dei termini per quanto riguarda l'accertamento relativo all'anno 2010. Evidenziava che la notitia criminis era stata inviata prima che fosse adottato non solo l'avviso di accertamento poi impugnato ma anche il processo verbale su cui si fonda che risulta depositato in data 4.2.2016,processo verbale questo che rappresentava l'unico atto in cui si faceva riferimento ad una condotta penalmente rilevante.
Osservava infatti che i processi verbali delle operazioni svolte in precedenza non contenevano alcuna valutazione del generale sicchè non potevano essere ritenuti rilevanti agli effetti della legge r 4/1929 art 24 . Rilevava pertanto che in assenza del processo verbale di constatazione previsto dalla legge come presupposto dell'informativa di reato non poteva giustificarsi l'invio della notizia di reato non essendo accertata nel modo previsto dalla legge la condotta criminosa oggetto di denuncia e non è quindi idona a produrre il raddoppio dei termini per l'accertamento l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.
Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,comma terzo dell'ari:: 57 del DPR 633/1972 nel testo vigente sino al 2 settembre 2015 e del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, Si contesta la decisione della CTR nella parte in cui ha ritenuto che la comunicazione della notizia di reato intervenuta prima della consegna del processo verbale che avrebbe accertato il reato penalmente rilevante renderebbe illegittimo il raddoppio dei termini.
Si sostiene infatti che il processo verbale redatto dagli agenti accertatori non deve necessariamente contenere le contestazioni potendo avere una molteplicità di contenuti ,valutativi o meramente ricognitivi di fatti e dichiarazioni Si evidenzia che ciò che rileva ai fini del raddoppio è che al momento della comunicazione della notizia di reato sussistano i presupposti dell'obbligo di denuncia . Si precisa poi che ai sensi dell'ad 2 commi 1 e 2 del decreto 128/2015 il raddoppio opera unicamente se la denuncia è inoltrata entro il termine ordinario e nel caso in esame tale termine è stata pienamente rispettato.
Il motivo è fondato. E' ius receptum che: "In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicchè, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario. (Cass.02/07/2020, n. 13481).".
I termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo: Cass. 13 settembre 2018, n. 22337), anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'art. 11 disp. prel. c.c., comma 1 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27629).
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l'IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l'IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132„ attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. 14 maggio 2018, n. 11620;
Cass 2019 nr 33793). Infatti che, secondo il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui al D.Ligs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
Dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa), in ossequio ai principio costituzionale di cui all'art.53 Cost. (capacità contributiva) e all'art. 112 Cost. (obbligo di esercitare l'azione penale e interesse della collettività al perseguimento dei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incida su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa, diritto che nel caso di specie non appare compromesso.
Va rilevato pertanto che la CTR non si è conformata a tali principi nonchè all'art. 2, citato comma 3, laddove ha apoditticamente escluso il raddoppio a causa di un processo verbale di constatazione redatto prima dell'invio della denuncia penale, Il motivo di ricorso è fondato e conseguentemente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche