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Ordinanza — n. 32693/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling tax assessment terms double even if criminal report filed late.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32693/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal, overturning the lower court's decision. The taxpayer argued that tax assessment deadlines should be doubled when serious crime indicators exist, even if the criminal report was filed after the standard limitation period expired. The court ruled that the statutory provisions mandate this term extension for assessments notified before the new law's entry into force, provided serious crime indicators are present, thereby upholding the taxpayer's right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 130-132, L. 208/2015; Art. 2, comma 3, D.Lgs. 128/2015: The doubling of tax assessment limitation periods applies even if the criminal report is filed after the ordinary deadline expires, provided the assessment was notified before the new law's entry into force and serious crime indicators exist.

Parole chiave

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tax assessment limitation periods criminal report filing deadline serious crime indicators taxpayer right of defense transitional provisions application IRPEF and VAT assessments Cassation cassation ruling giorni d'indennizzo senza controllo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 130-132, L. 208/2015
2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. 14 maggio 2018, n.
Art. 2, comma 3, D.Lgs. 128/2015
128 del 2015, art. 2, comma 1,2 e 3, in quanto, quando, come nel caso di specie, la notifica degli atti impositivi sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
Art. 43, D.P.R. 600/1973
600 del 1973, art. 43, dell'ad 57 del DPR 633/1972 della L.
Art. 57, D.P.R. 633/1972
633 del 1972, art. 57, per l'IVA, come modificati dal D.L.
Art. 37, comma 24, D.L. 223/2006
223 del 2006, art. 37, comma 24, conv.
art. 360 c.p
Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 112 Cost
(capacità contributiva) e all'art. 112 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14 maggio 2018, n. 11620
2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. 14 maggio 2018, n. 11620;
Cass. 2019 nr 33793
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11560-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BENFENATI PIER PAOLO, titolare dell'omonima ditta individuale e della partita iva, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BUONFIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI CALICETI, MARIO MARTELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 95/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 11560 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 11560/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR dell'Emilia Romagna rigettava l'appello proposto dall'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Bologna con cui era stato accolto il ricorso della ditta individuale Pier Paolo Benfanti avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo a recuperi a tassazione di costi indeducibili. Il Giudice di appello rilevava l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dall'azione di accertamento sostenendo che in forza del nuovo regime normativo introdotto dal primo comma del comma 132 dell'ad 1 della legge 208/2015 applicabile ratione temporis, l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto presentare la denuncia penale entro la scadenza del termine ordinario per gli avvisi relativi alle rettifiche ovvero sia entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, termine nella specie non rispettato poiché la denuncia penale era stata notificata in data 6.6.2013 ben oltre il termine di scadenza del 31.12.2011.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva. Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, dell'ad 57 del DPR 633/1972 della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 130,131 e 132, e del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 1,2 e 3, in quanto, quando, come nel caso di specie, la notifica degli atti impositivi sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 2015, il raddoppio dei termini opererebbe anche qualora la denuncia all'autorità giudiziaria intervenga successivamente allo scadere deil'ordinario termine decadenziale per l'accertamento.

Secondo questa Corte, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l'IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l'IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24, conv. con modif. dalla L. 248 del 2006, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo: Cass. 13 settembre 2018, n. 22337), anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'art. 11 disp. prel. c.c., comma 1 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27629).

Va inoltre considerato inoltre che, in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l'IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l'IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132„ attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. 14 maggio 2018, n. 11620;

Cass 2019 nr 33793).Infatti , secondo il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015;

Dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa), in ossequio ai principio costituzionale di cui all'art.53 Cost. (capacità contributiva) e all'art. 112 Cost. (obbligo di esercitare l'azione penale e interesse della collettività al perseguimento dei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incida su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa, diritto che nel caso di specie non appare compromesso; considerato che l'art. 2, citato comma 3, va interpretato in maniera costituzionalmente orientata alla luce della suddetta ratio nonchè alla luce di una interpretazione piana e lineare della norma, la quale consente - senza alcun distinguo quanto al momento in cui sia sorto l'obbligo della denuncia - il raddoppio del termine ove l'avviso di accertamento sia stato comunque notificato entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 2015 (ossia il 2 settembre 2015: nella specie la notifica è avvenuta il 27.12.2012).

La CTR non si è conformata a tali principi nonchè all'art. 2, citato comma 3, laddove ha apoditticamente ritenuto non doversi raddoppiare i termini quando l'obbligo di denuncia intervenga dopo il termine ordinario di decadenza.Il motivo di ricorso è fondato e conseguentemente il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia e Romagna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia e Romagna in diversa composi