Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting a factual retrial on evidence and witness admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the lower court's refusal to hear the case. The appellant argued that the trial judge failed to fully consider evidence and incorrectly excluded a witness, seeking a factual retrial. The Court ruled that such arguments constitute an improper request for a new fact-finding exercise, which is outside the scope of a review court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The review court cannot examine the factual assessment of the trial judge or the admissibility of witnesses, as this constitutes an inadmissible request for a retrial of facts.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25218-2019 proposto da: GIAMBRUNI IVANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI n. 112, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TALARICO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PEZONE - ricorrente - contro CARLI MAURIZIO e CELLERAI LUCA, soci e titolari dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO LUCA CELLERAI E CARLI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO n. 107, presso lo studio dell'avv. ANDREA NECCI, rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO BARTALINI - controricorrenti - avverso la sentenza del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 01/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Giambruni Ivana proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 777/2013, emesso dal Tribunale di Siena, in virtù del quale le era stato ingiunto di pagare allo Studio Tecnico Associato Luca Cellerai e Carli Maurizio la somma dovuta a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di alcune prestazioni professionali. Nella resistenza dell'opposto, il Tribunale, con sentenza n. 517/2017, rigettava l'opposizione condannando l'opponente alle spese di primo grado. Interponeva appello la Giambruni e la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di prime cure Giambruni Ivana, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso Cellerai Luca e Carli Maurizio. Non risultano depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c. la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame proposto da Giambruni Ivana avverso la sentenza n. 517/2017, con la quale il Tribunale di Siena aveva rigettato l'opposizione dalla medesima interposta avverso il decreto ingiuntivo n. 777/2013, emesso in favore di Studio Tecnico Associato di Ric. 2019 n. 25218 sez.
M2 - ud. 15-07-2021 -2- Luca Cellerai e Carli Maurizio per il pagamento della somma di C 13.738,33 a titolo di compensi professionali. Ricorre per la cassazione della sentenza di primo grado Giambruni Ivana affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe solo parzialmente tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado. Con il secondo motivo, invece, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 246 c.p.c., sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la testimonianza di Semplici Stefano, figlio della Giambruni, ritenendolo interessato alla lite.
Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili poiché si risolvono in una istanza di riesame del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, estranea alla finalità e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il Tribunale ha esaminato le deposizioni dei testimoni escussi e tenuto conto della documentazione prodotta in atti del giudizio e, all'esito di una valutazione in fatto sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello e non suscettibile di riesame in questa sede, ha ritenuto provata la prestazione professionale di cui è causa e dovuto il compenso indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Appello ha poi respinto il motivo di gravame con il quale la Giambruni si doleva della mancata ammissione del teste Semplici, poiché l'appellante non aveva depositato il fascicolo di parte del primo grado, in tal modo non consentendo alla Corte distrettuale la verifica del capitolato sul quale il predetto teste avrebbe dovuto deporre: tale statuizione Ric. 2019 n. 25218 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- non è attinta dalle censure proposte in questa sede, che pertanto appaiono anche carenti del richiesto grado di specificità". Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione