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Ordinanza — n. 32672/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in its own ruling regarding the appellate court venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32672/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court of Cassation accepted a request to correct a material error in its own 2018 judgment. The original decision incorrectly named the Corte d'Appello di Catanzaro instead of the Perugia court where the case originated. The court ruled that this discrepancy was a clear clerical mistake requiring correction under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The court may correct material errors in its own judgments when the text contradicts the collegium's intent, such as misidentifying the appellate court venue.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy self-correction of judgment appellate court venue procedural error rectification impugnabilità della decisione di rinvio rettificazione della decisione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 391 bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 391 bis c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8899-2021 proposto da: BRIZIOLI SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO n. 108, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MALIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CHIUCCHIOLO - ricorrente - contro TODINI GIAMPAOLO e STERBINI ALESSANDRO - intimati - avverso la sentenza n. 6552/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con l'istanza introduttiva del presente procedimento, Brizioli Silvano invoca la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corte, sezione 2 civile, n. 6552/2018, nella parte in cui, a seguito dell'accoglimento del ricorso e della cassazione con rinvio della decisione impugnata, proveniente dalla Corte di Appello di Perugia, si dispone il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza di questa Corte n. 6552/2018, in considerazione del fatto che l'utilizzazione, nel dispositivo della predetta decisione, dell'espressione "cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello ..." evidenzia l'intenzione del collegio di rinviare il prosieguo del giudizio, a seguito della cassazione della pronuncia impugnata, ad una diversa sezione della medesima Corte di Appello che aveva pronunciato la decisione oggetto del ricorso.

La successiva indicazione, nel dispositivo, della Corte di Appello di Catanzaro, in luogo di quella di Perugia, dalla quale la causa proveniva, e di fronte alla quale essa è stata effettivamente riassunta in sede di rinvio, deve pertanto considerarsi frutto di evidente errore materiale, la cui correzione può essere disposta con il ricorso alla procedura di cui all'art. 391 bis c.p.c". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di Ric. 2021 n. 08899 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -2- correzione dell'errore materiale. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie l'istanza di correzione, disponendo la correzione del dispositivo della sentenza n.6552/2018 di questa Corte, sezione seconda civile, sostituendo le parole "ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro" con le parole "ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia". Conferma per il resto la statuizione di cui alla sentenza corretta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. ESIDEN E mbard DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 09 NOV UI IL CANCELLIERE Vincenzo Pio Massimilia