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Ordinanza — n. 32671/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address merits and improper jurisdictional arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32671/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Luca Massariol's appeal against the lower court's rejection of his opposition to a payment order inadmissible. Massariol argued that the debt was extinguished by an unpaid bank draft and that the case should have been heard by a labor court due to the continuous nature of the work. The court rejected these grounds, ruling that the lower court properly determined the legal relationship as a service contract and that the specific factual disputes required a merits examination which the appeal did not provide.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Appeals must address merits; censure of omitted examination is inadmissible if the lower court's decision is clear; jurisdictional challenges based on contract characterization require merits analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted examination service contract labor court jurisdiction payment order opposition nozione di opera diritto alla riparazione dell'opera legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
24-06-2021 -2- Il ricorso proposto dal Massarol si articola su cinque motivi, i primi tre dei quali sono inammissibili perché propongono censure di omesso esame, in violazione di quanto previsto dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il Ric.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricuro 34190=2019 proposto da: MASSARIOL LUCA, rappresentato e difeso dall'avv. INNOCENZO D'ANGELO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro VEZZU' RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA PICELLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1378/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 22.1.2008 Massariol Luca proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di Vezzù Raffaele, della somma di C 8.100,00 a saldo delle prestazioni d'opera svolte dall'opposto in favore dell'opponente Nella resistenza del creditore opposto, il Tribunale rigettava l'opposizione, configurando il rapporto negoziale intercorso tra le parti in termini di prestazione d'opera e ritenendo non contestata l'esecuzione della stessa.

Interponeva appello avverso detta decisione il Massariol e si costituiva in seconde cure il Vezzù, resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 1378/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava l'impugnazione, condannando l'appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Massariol Luca affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Vezzù Raffaele. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.

PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. La controversia ha ad oggetto la domanda di pagamento del compenso per alcune prestazioni lavorative, proposto dal Vezzù dinanzi al giudice ordinario e nelle forme del decreto ingiuntivo, sul presupposto che si trattasse di rapporto di lavoro autonomo. L'opposizione del Massarol è stata rigettata dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Venezia. Ric. 2019 n. 34190 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- Il ricorso proposto dal Massarol si articola su cinque motivi, i primi tre dei quali sono inammissibili perché propongono censure di omesso esame, in violazione di quanto previsto dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Il quarto motivo, con cui il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare estinto il suo debito per effetto dell'offerta di un assegno bancario che il Vezzù aveva rifiutato di ritirare, è inammissibile perché non si confronta con quanto risulta dalla decisione impugnata, secondo la quale il rifiuto era dovuto al fatto che il prestatore d'opera rivendicava il diritto ad un importo maggiore di quello portato dal titolo (cfr. pag. 5). Il quinto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la controversia sarebbe rientrata tra quelle devolute alla competenza del giudice del lavoro, a fronte del carattere personale, continuativo e coordinato della prestazione d'opera, è a sua volta inammissibile in quanto la qualificazione della relazione giuridica intercorsa tra le parti è conseguenza di un accertamento di merito, che nella specie la Corte territoriale ha condotto, ritenendo che la presenza personale e continua del Vezzù sul cantiere fosse coerente con la prestazione d'opera".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il Ric. 2019 n. 34190 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 09 NOV 20' IL C