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Ordinanza — n. 32669/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because lawyer's fee case was wrongly filed in ordinary court instead of special summary procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32669/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer's fee dispute was filed in ordinary civil court rather than the required special summary procedure. The lower court had accepted the claim based on a standard citation, but the Supreme Court emphasized that the form of the initial judgment determines the correct appeal path. Consequently, the appeal was rejected as it did not follow the mandatory procedural rules for such fee disputes.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011; Art. 702-bis c.p.c.: The form of the first-instance judgment determines the applicable appeal regime, excluding ordinary proceedings for lawyer's fee disputes unless the judge explicitly qualified the action accordingly.

Parole chiave

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lawyer's fees special summary procedure ordinary civil court procedural inadmissibility appeal form judicial qualification contradictory principle risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
Successive pronunce hanno tuttavia chiarito che "Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del D.
Art. 702-bis c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
artt. 702-bis c.p
24-06-2021 -2- combinato disposto degli artt. 702-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018
Cass. Sez. 6-2 Ordinanza n. 26347 del 17/10/2019
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33295-2019 proposto da: GRILLO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO n. 1, presso lo studio dell'avvocato IDA GALLIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CARUSO e ANNALISA TARDINO - ricorrente - contro MAGLIARISI ROSARIO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1095/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 16.6.2016 Magliarisi Rosario evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Licata Grillo Ferdinando, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 4.465,78 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta dall'attore in favore del convenuto. Nella contumacia del convenuto, la domanda veniva accolta. Interponeva appello avverso detta decisione il Grillo e si costituiva in seconde cure il Magliarisi, resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 1095/2019, il Tribunale di Agrigento rigettava l'impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Grillo Ferdinando affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Magliarisi Rosario. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerate. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. La controversia, che ha ad oggetto il pagamento di compensi richiesti dall'avvocato Magliarisi per l'attività professionale da egli svolta in favore del Grillo in un giudizio civile -in particolare, il giudizio RG 1167/2016 pendente dinanzi la Corte di Appello di Palermo, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n.448/2016- è stata introdotta con atto di citazione a comparire dinanzi il Giudice di Pace di Licata, e non invece -come avrebbe dovuto essere, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del D.

Lgs. n. 150 del 2011- nelle forme, alternative, del ricorso ai sensi del Ric. 2019 n. 33295 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- combinato disposto degli artt. 702-bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, da proporre al giudice presso cui l'attività giudiziale sia stata espletata, ovvero del decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.c., con eventuale proposizione della successiva fase di opposizione nelle stesse forme del rito sommario speciale. Nell'affermare tale principio, questa Corte ha espressamente precisato che deve ritenersi esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316). Successive pronunce hanno tuttavia chiarito che "Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio" (Cass. Sez. 6-2 Ordinanza n. 26347 del 17/10/2019, Rv. 655750 e Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020, Rv. 657888). Ne deriva che il ricorso, articolato su un solo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta la nullità insanabile della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, vada scrutinato nel merito, dovendosi dare prevalenza, ai fini dell'individuazione del corretto regime impugnatorio, alla forma della decisione in concreto assunta dal giudice di prime cure. Lo stesso va dunque dichiarato inammissibile, a fronte del decisivo rilievo, contenuto a pag. 4 Ric. 2019 n. 33295 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -3- della sentenza del Tribunale di Agrigento e non specificamente attinto dalla censura proposta dal Grillo, secondo cui il contraddittorio era stato ritualmente instaurato mediante notificazione dell'atto di citazione in prime cure a mani del convenuto, odierno ricorrente, il quale quindi era stato posto in grado di esercitare con pienezza il suo diritto di difesa in giudizio". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. E