Italian Supreme Court dismisses three appeal grounds but allows a fourth regarding omitted restitution order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the first three appeal grounds inadmissible while accepting the fourth claim regarding an omitted restitution order. The appellant argued for alternative fact-finding and expense allocation, but the Court found these arguments inconsistent with established case law. Conversely, the Court ruled that the lower court failed to explicitly order the return of funds despite acknowledging the payment in the judgment's operative part.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The Court of Appeal must explicitly rule on all claims presented in the operative part of its judgment; failure to do so constitutes a ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31541-2019 proposto da: ZUCCHI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA n. 42, presso lo studio delVa.,. FRANCESCA PETRUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELENA ABBATE - ricorrente - contro FALLIMENTO FLEX S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO REALI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 2125/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA i PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 7.11.2005 Zucchi Carlo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1070/05, con il quale il Tribunale di Latina gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del Fallimento Flex S.p.a., della somma di C 5.675,67 a saldo di alcune forniture. L'opponente deduceva, in particolare, la mancata registrazione di alcuni pagamenti da egli eseguiti in acconto sul debito. Si costituiva il creditore opposto, eccependo che, anche considerando i pagamenti in acconto, l'esposizione debitoria rimaneva la stessa, in virtù di diverse ragioni creditorie, non indicate originariamente nel ricorso depositato in sede monitoria.
Con sentenza n. 732/2012 il Tribunale, pur riconoscendo la parziale fondatezza dell'opposizione, condannava l'opponente al pagamento della somma -maggiore di quella indicata nel decreto opposto- di C 6.946,61. Interponeva appello avverso detta decisione lo Zucchi e si costituiva in seconde cure il Fallimento Flex S.p.a., resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 2125/2019, la Corte di Appello di Roma accoglieva in parte l'impugnazione, condannando l'appellante al pagamento della sola somma indicata nel decreto opposto, oltre accessori e spese di lite.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Zucchi Carlo affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Flex S.p.a. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi Ric. 2019 n. 31541 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA', o comunque RIGETTO, del ricorso. Zucchi Carlo ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal Fallimento Flex Spa, eccependo di aver saldato interamente il proprio debito.
Il Tribunale di Latina, accogliendo l'opposizione, ha rideterminato la somma dovuta al Fallimento, peraltro in misura maggiore di quella portata nel decreto ingiuntivo opposto. A seguito di appello dello Zucchi, la Corte di Appello ha rigettato il primo motivo di gravame, relativo alla valutazione delle risultanze istruttorie, accogliendo invece il secondo e limitando la condanna dello Zucchi al pagamento del solo importo di C 5.675,67 oltre interessi legali dalle scadenze delle fatture al saldo. Il ricorso, proposto dallo Zucchi, è articolato in cinque motivi.
I primi tre propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione della valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (quanto all'apprezzamento delle prove, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; quanto al riesame del merito, cfr. invece Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di prime cure, è infondato perché la Corte di Appello ha statuito sul punto, dando atto del versamento sia in motivazione che nel dispositivo. Ric. 2019 n. 31541 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- Il quinto motivo, relativo al governo delle spese, è inammissibile avendo il giudice di merito applicato il criterio della soccombenza sostanziale". Il Collegio condivide la proposta del Relatore limitatamente all'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso.
In relazione al quarto motivo, invece, il Collegio ritiene la censura fondata. Il ricorrente aveva infatti concluso, in appello, invocando espressamente la condanna del Fallimento Flex S.p.a. alla restituzione della somma di C 10.199,41 con interessi legali dal 23.5.2012, versata dallo Zucchi in esecuzione della decisione di primo grado. La Corte di Appello ha dato atto, nel dispositivo, del versamento di detta somma, ma non ha espressamente statuito sulla richiesta di condanna alla restituzione della stessa. Sotto questo profilo, sussiste l'omessa pronuncia denunciata dal ricorrente.
Il quinto motivo, concernente il governo delle spese, è assorbito dall'accoglimento del quarto. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi di ricorso, va accolto il quarto e va dichiarato assorbito il quinto. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, accoglie il quarto e dichiara assorbito il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta- Ric. 2019 n. 31541 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -4- 2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 9 19m! 7021 og