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Decreto — n. 32642/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32642/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The appellant, Francesca Bar Tonelli di Moggia SAS, had previously withdrawn the lawsuit, which the court recognized as meeting the requirements of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed with expenses compensated, terminating the legal dispute without a merits analysis.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of a lawsuit results in the extinction of the proceedings, thereby terminating the legal dispute without a merits analysis.

Parole chiave

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waiver of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure dismissal of appeal compensation of expenses condono delle spese procedurali spese di difesa indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

ETO RG 23030/2020 Roma, 9 NOV, 2021 sul ricorso proposto da: BAR TONELLI DI MOGGIA FRANCESCA SAS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio De Filippi, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: CHRISTIAN PECCI, rappresentato e difeso dall'Avv.to David Giovanni Cappetta, giusto mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Genova nr. 119/2020 pubblicata in data 10.06.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese si possano compensare

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN