Italian court declares social security appeal dismissed due to joint withdrawal agreement by all parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the social security appeal extinguished following a joint withdrawal agreement signed by both parties. The plaintiffs, represented by Boer, and the defendant, the National Social Security Institute, agreed to terminate the proceedings on February 10, 2021. The court ruled that this withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, resulting in the case's dismissal without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; withdrawal of appeal by all parties extinguishes the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO RG 6337/2020 Roma, 9 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: GASPARI DAVIDE, COTTONE MARIA LETIZIA, ONORI FABRIZIO, NERI ENRICO, CIOFFARELLI ANNA, IELUZZI LORENZO e FABELLINI ROSSELLA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Boer e Alberto Boer, giusta procura in atti; RICORRENTI contro: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Policastro, Cherubina Cirietlo, Paola Massafi-a e Angelo Guadagnino, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2326/2019 pubblicata in data 3.012.2019 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta congiuntamente dai ricorrenti e dal controricorrente; letto il verbale dell'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 10.02.2021; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non si debba provvedere, stante l'istanza congiunta per la pronuncia di intervenuta materia del contendere
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N DANCE! L FRIA Il Presidente Adriana Doronzo