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Decreto — n. 32592/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 32592/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The lower court had issued an order based on this withdrawal, which the appellant attempted to contest. The Supreme Court upheld the dismissal, noting that the withdrawal met all statutory requirements and that no costs were due due to the opposing party's lack of defensive activity.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings if formal requirements are met, and the court may declare extinction by decree without awarding costs if the opposing party shows no defensive activity.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure no costs awarded formal withdrawal requirements procedura gratuita spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree No. 1.68 of 2016 converted into Law No. 197/16
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Testo completo

TO RG 29813/2020 Roma, 9 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: BALZI MARTINA, rappresentata e difesa dall'Avv.to Leonardo Ricci, come da procura in atti; RICORRENTE contro: BRIZI ANGELO INTIMATO avverso: ordinanza del Tribunale di Viterbo depositata in data 11.08.2020 resa, nel procedimento NRG 1196/2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'alt 391 cpc come modificato dal d. 1. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. • DEPOSITATO IN CANCIal.FRR oggi' -2•NOV 20 2-? Il Funzioaaría Giudíz'ario C irtzia D