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Decreto — n. 32591/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 32591/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The Union of Municipalities withdrew the action against Iliopesca SRL, citing the procedural requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code. Consequently, the Court ruled that no costs were due to the respondent due to the lack of defensive activity.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings Cassation Court no costs awarded chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento cessazione dell'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree No. 197/2016
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Testo completo

TO RG 28819/2020 Roma, 9 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: Cejete:;ZS C-ì( UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Piccioni, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ILIOPESCA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza del Tribunale di Firenze nr. 1584/2020 pubblicata in data 1.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d. 1. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimata;

P.Q.M.

• la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO ;N CANCEI 1.7r7! Oggi, • 2 NOV 20?-f Il