Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32590/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal declaring case extinct due to plaintiff's formal withdrawal under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 32590/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Letizia Villa Letizia Srl, withdrew the lawsuit against Roberto Milia, while the opposing party accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no costs were due and the case was formally closed under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the extinction of the proceedings without the need for a separate declaration of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings plaintiff's appeal no costs awarded ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ETO 9 NOV RG 13514/2020 Roma, 2021 sul ricorso proposto da: Cuoct- 3 2_ Sci O VILLA LETIZIA SRL in Liquicla7ione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandra Rulli, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ROBERTO MILIA, rappresentato e difeso dall'Avv.to Isabella Scorrano, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: ordinanza del Tribunale Di Pescara depositata in data 18.02.2020, recante il nr. 502 nel procedimento NRG IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N CANICELI.F77.1\ oggi, • 2 NOM 20 2--1 li Funzioaurio (iudiz