Italian court dismisses appeal for procedural extinction due to lack of defense activity by the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct via decree because the opposing party failed to engage in any defensive activity. The appellant argued for the application of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to justify the extinction. Consequently, the court ruled that no further action on costs was necessary and notified the decision to the appointed defenders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; extinction of proceedings is declared by decree when the opposing party lacks defensive activity, resulting in the dismissal of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. ordinatore i Lombar DEPOSITATO !N CANCsal)11.rz!?\ oggi, NOV. 2