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Ordinanza — n. 32530/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses civil suspension due to criminal civil party status, upholding civil trial autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32530/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted Generali Italia S.p.a.'s request to lift the suspension of its civil lawsuit against Siciet S.r.l. The lower court had suspended the civil trial pending the outcome of a criminal proceeding where the victim, Dema S.r.l., had joined as a civil party. The Supreme Court ruled that suspension is only mandatory if the civil action was filed after the criminal civil party status was established, which was not the case here since Generali itself was not a party to the criminal case. Consequently, the court ordered the civil proceedings to resume immediately.

Regesto Legislator

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Art. 295 cod. proc. civ.; Art. 75, comma 3, cod. proc. pen.: The civil trial must proceed independently unless the civil action was filed after the criminal civil party status was established, in which case suspension is mandatory.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil trial autonomy criminal civil party status judicial suspension procedural competence subrogation rights sospensione dei lavori risarcimento del danno civile interruzione d'esercizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 295 cod. proc. civ.
Rilevato che: il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., della causa iscritta al n.
Art. 75, comma 3, cod. proc. pen.
è ormai consolidato il principio secondo cui, nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra i due processi è costituito dall'art. 75 cod.
Art. 1916 cod. civ.
a tutela di credito risarcitorio azionato in via di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. contro la Siciet S.r.l.
d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5
art. 295 cod. proc. civ
Rilevato che: il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., della causa iscritta al n.
art. 1916 cod. civ
a tutela di credito risarcitorio azionato in via di surrogazione ex art. 1916 cod. civ.
art. 380-ter cod. proc. civ
propone regolamento di competenza, cui resiste, depositando controricorso, la Siciet S.r.l.; gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede; dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'art. 380-ter cod.
art. 75 cod. proc. pen
è ormai consolidato il principio secondo cui, nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra i due processi è costituito dall'art. 75 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12/06/2006, n. 13544
Cass. 13/03/2009, n. 6185
Cass. 18/07/2013, n. 17608
Cass. 22/12/2016, n. 26863
Cass. 15/07/2019 n. 18918
anche, da ultimo, Cass. 15/07/2019 n. 18918; 04/03/2021, n.
Cass. 04/03/2021, n. 5877
Cass. 14/01/2020, n. 504
Cass. 23/10/2015, n. 21672
Cass. 25/02/2015, n. 3881
Cass. 29/01/2015, n. 1706
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6171/2021 R.G. proposto da Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Calcagno; - ricorrente - contro Siciet S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Montella e dall'Avv. Alessandro Carlo Scalese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale Avignone, n. 102; - controrícorrente - e nei confronti di Italiana Assicurazioni, Sirti S.p.a. e Glisoni Patrizio; - intimato - per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del Tribunale di Frosinone emessa all'udienza del 16 febbraio 2021 nel procedimento n. 3291/2018 R.G..

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 giugno 2021 dal Consigliere Emilio Iannello. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa che chiede l'accoglimento del ricorso. Rilevato che: il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., della causa iscritta al n. 3291/2018 R.G., promossa da Generali Italia S.p.a. a tutela di credito risarcitorio azionato in via di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. contro la Siciet S.r.l. ed estesa poi, per effetto di chiamate in garanzia a catena, nei confronti di Italiana Assicurazioni, Sirti S.p.a. e Glisoni Patrizio; il credito riguarda i danni materiali provocati, all'interno di un esercizio commerciale della società DEMA S.r.l., da una deflagrazione determinata da infiltrazioni di gas provenienti da perdita della conduttura stradale della rete cittadina, a sua volta cagionata, secondo l'attrice, dai lavori di scavo eseguiti in zona da operai della Siciet per l'installazione della fibra ottica; il provvedimento di sospensione è motivato sul rilievo che la società danneggiata, Dema S.r.l.

— assicurata da Generali Italia S.p.a. e da questa già indennizzata, donde l'esercizio dei suoi diritti in surrogazione — si è costituita parte civile nel procedimento penale iscritto al n. 585/16 R.G. nei confronti di Francesco Fraioli, legale rappresentante della Siciet, e di Patrizio Glisoni, coordinatore per la sicurezza dei lavori predetti; secondo il tribunale, infatti, ciò «determina la sospensione ex art.295 cod. proc. civ.» del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale; avverso tale provvedimento Generali Italia S.p.a. propone regolamento di competenza, cui resiste, depositando controricorso, la Siciet S.r.l.; gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede; dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate; il P.M. ha concluso per l'accoglimento del proposto regolamento di competenza; considerato che: a fondamento del proposto regolamento la ricorrente deduce, in sintesi, che il procedimento de quo non poteva considerarsi soggetto a sospensione per la pendenza di procedimento penale, in assenza di alcun accertamento circa la ricorrenza, nella specie, dei tassativi casi in cui tale sospensione è prevista dall'art. 75 cod. proc. pen.; il ricorso è fondato e merita accoglimento;

è ormai consolidato il principio secondo cui, nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra i due processi è costituito dall'art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti; la sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata, ex art. 75, comma terzo, cod. proc. pen., all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass. 12/06/2006, n. 13544;

Cass.13/03/2009, n. 6185; 18/07/2013, n. 17608 in motivazione; 22/12/2016, n. 26863; v. anche, da ultimo, Cass. 15/07/2019 n. 18918; 04/03/2021, n. 5877); nel caso di specie la sussistenza di tale indefettibile presupposto (costituzione di parte civile nel processo penale), lungi dall'essere accertata e affermata a fondamento della ordinanza impugnata, non risulta nemmeno dedotta da alcuna delle parti, ed anzi è pacifico in atti che ad essersi costituita parte civile non è Generali Italia S.p.a. (rimasta totalmente estranea al procedimento penale) bensì la sua assicurata Dema S.r.l. (presumibilmente, peraltro, come dedotto dalla odierna ricorrente, per residui cediti risarcitori non coperti dalla polizza e diversi pertanto da quelli già indennizzati da Generali); non può invece di certo costituire ragione sufficiente per la sospensione del processo civile la mera circostanza della pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti; il provvedimento impugnato va pertanto cassato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass.14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'impugnato provvedimento di sospensione e dispone che il processo prosegua. Condanna la controricorrente e gli intimati, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 17 giugno 2021. Il Presi