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Ordinanza — n. 32529/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts and identify evidence per Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32529/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Imbimbo against the Avellino Tribunal's judgment inadmissible. The appellant argued that Poste Italiane lacked standing to be sued for the cost of service notices, but the court found the appeal document failed to summarize the case facts or identify specific evidence as required by law. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the standing issue.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, nn. 3 and 6 of the Civil Procedure Code; Art. 369, para. 4 of the Civil Procedure Code: An appeal is inadmissible if it fails to provide a summary of the case facts or to identify and locate the evidence supporting the claims.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary of facts identification of evidence Civil Procedure Code standing to sue finzione di notifica postale servizi pubblici postali scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, n. 4 of the Civil Procedure Code
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 366, para. 1, n. 3 of the Civil Procedure Code
Il ricorso è inammissibile.Esso risulta redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 366, para. 1, n. 6 of the Civil Procedure Code
Il ricorso è inammissibile.Esso risulta redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 369, para. 4 of the Civil Procedure Code
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 145 cod. proc. civ
Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l'art. 145 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/03/2012, n. 4220
Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v.
Cass. 09/04/2013, n. 8569
Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n.
Cass. 06/11/2012, n. 19157
Cass. 23/03/2010, n. 6937
Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701
Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701; Sez.
Cass. Sez. U. 23/09/2019, n. 23553
Cass. 25/05/2007, n. 12239
40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17549/2020 R.G. proposto da Imbimbo Avv. Massimo, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Roma, Via Appia Nuova n. 612, presso lo studio dell'Avv. Virginia Iannuzzi;; - ricorrente - contro Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Del Forno, Mauro Panzolini e Paolo Santucci, con domicilio eletto in Roma, Viale Europa, n. 190, presso la Funzione Affari Legali di Poste Italiane; - contro ricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, n. 199/2020, depositata il 28 gennaio 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2021 dal Consigliere Emilio Iannello. FATTI DI CAUSA 1. L'Avv. Massimo Imbimbo ottenne, nel 2016, dal Giudice di pace di Cervinara vari decreti ingiuntivi (nella specie, trentacinque), nei confronti di Poste Italiane S.p.a. per il rimborso del costo imputato a comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno dei ricorsi aveva dedotto che Poste Italiane s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, erroneamente includendo però nel relativo costo anche quello sostenuto per l'invio al destinatario della detta CAN: invio che egli sosteneva non essere invece non dovuto dal momento che ogni singolo atto era indirizzato a persona giuridica ed era stato ricevuto da «addetto alla ricezione degli atti».

Avverso i decreti ingiuntivi emessi a tale titolo si oppose la Poste Italiane S.p.a. e il Giudice di pace di Cervinara accolse l'opposizione limitatamente all'addebito degli interessi, mantenendo però inalterata la condanna della società opponente al pagamento della somma portata da ciascun decreto ingiuntivo, e condannò Poste italiane s.p.a. al pagamento delle spese, liquidate in euro 181,50 per ogni singolo decreto ingiuntivo.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla Poste Italiane S.p.a. e il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 199/2020 del 28 gennaio 2020, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha rigettato le domande dell'Avv. Imbimbo e l'ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Ha osservato il tribunale che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifiche a mezzo posta, il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo. Ne consegue che Poste Italiane S.p.a. era da ritenere priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda posta a fondamento del decreto ingiuntivo; il che conduceva all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l'Avv. Massimo Imbimbo con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Poste Italiane S.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2 -quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (rectius: del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella legge n. 31 del 2008).

Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l'art. 145 cod. proc. civ., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio del destinatario. Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l'agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l'altro, il precedente costituito dall'ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878, di questa Corte. Censura inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di Poste Italiane S.p.a. rispetto alla domanda di ripetizione di indebito.

2. Il ricorso è inammissibile.Esso risulta redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n.

3) e n. 6), cod. proc. civ.. Ed infatti, da un lato, non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall'altro, fa riferimento ad atti - in particolare l'asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche - senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell'accaduto, né tanto meno indicando se, dove e quando i documenti dai quali il suo reale svolgimento sia attestato, siano stati prodotti nel giudizio di merito e poi in quello di cassazione.

In osservanza degli oneri previsti dall'art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. è invece, come noto, necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, Con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.

Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701; Sez. U. 23/09/2019, n. 23553).

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 17 giugno 2021 Il