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Ordinanza — n. 32527/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of active standing and improper challenge to evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32527/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Romano's appeal inadmissible due to a lack of active standing and improper procedural grounds. Romano argued the lower court erred in rejecting his claim for vehicle damage compensation, but the court found he failed to prove ownership or possession of the damaged cars. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural rules regarding standing and the proper scope of reviewing evidence evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant lacks active standing or if the complaint against the judge's evaluation of evidence is not based on a violation of the principle of contradiction or an abuse of power.

Parole chiave

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active standing evidence evaluation principle of contradiction inadmissible appeal judicial discretion assicurazione RC dei veicoli a motore risarcimento dei danni da incidente stradale detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Ed invero, in sede di legittimità, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod.
Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
26-05-20; -4- prudente apprezzamento, ME itre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il àroprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi;2., ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 116 cod. proc. civ
Ed invero, in sede di legittimità, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.
art. 116 c.p
Ed invero, in sede di legittimità, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867
(Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867).
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315i.,).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30320-2019 propo5;:n da: ROMANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA N 35, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CARANCI, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE LEONE; - ricorrente - contro CITTA' METROPOLITANA D NAPOLI, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso 'a CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato difeso dagli avvocati Maurizio Massimo Marsico e Daniela Mauriello - controricorrente - no ché contro COMUNE DI CERCOLA, RIUNP )NE ADRIATICA DI SICURTA' SPA, DI PUORTO NICOLA, UNIPOLSAI 4 SSICURAZIONI SPA, ANAS SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 1205/2.319 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 4/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/202 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Vincenzo Romano, titola -e della ditta individuale "Blu Auto", propose appello avverso la st ntenza del Tribunale di Napoli del 15 gennaio 2013, con la quaIE era stata rigettata, per difetto di legittimazione attiva della parte attrice, la domanda dal medesimo proposta nei confronti dell'Al-4S S.p.a., del Comune di Cercola e dell'Amministrazione ProvincHe di Napoli (che aveva chiamato in causa la RAS - Riunione ,Ilriatica di Sicurtà S.p.a. e la ditta appaltatrice dei lavori, A.T.I. Eirostrade di Nicola Di Porto, la quale, a sua volta, aveva chiamato in cAusa la Fondiaria-SAI S.p.a.), domanda diretta ad ottenere il risarciriento dei danni riportati da diciannove veicoli fermi all'interno del parco auto "Blue Auto" di Romano Vincenzo, a seguito della caduta di calcinacci e pezzi di asfalto dalla strada sopraelevata in Cerca alla via Argine, dove si stavano effettuando lavori di ripristino Jel manto stradale.

In particolare, il Tribunale adito aveva affermato che la parte attrice non aveva dedotto il U:olo in base al quale aveva proposto la domanda, essendosi limitata ad allegare che le auto danneggiate erano ferme all'interno del già ricordato parco auto e non essendo sufficiente, a tale scopo, il (i :posito in atti di copia del libretto di circolazione e del libretto di carico e scarico dei veicoli danneggiati, in quanto dalle visure al P.R.A. e Jalla copia del libretto di circolazione la Ric. 2019 n. 30320 sez. M3 - ud. 26-05-202 -2- proprietà delle auto indicate ,n citazione risultava far capo a terze persone, ed aveva evidenziatd che la parte attrice non aveva neppure allegato a che titolo le au èD erano nella sua disponibilità, non risultando ciò dal registro di càrico e scarico.

Si costituirono in secondo grado tutti gli appellati, eccependo l'inammissibilità del gravame. e, comunque, il proprio difetto di legittimazione, per vari motivi. Unipol SAI Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria-SAI Assicurazioni S.p.a.) propose appello incidentale condizionato in relazione ai rapporti interni con la sua assicurata. La Corte di appello di ,Napoli, con sentenza n. 1205/2019, pubblicata il 4 marzo 2019, rigettò l'appello principale e dichiarò assorbito l'appello incidentale condizionato; compensò le spese del secondo grado del giudizio tra le parti, tranne che nei confronti di ANAS S.p.a., condannando l'appellante a rifondere a quest'ultima dette spese.

Avverso la sentenza della Corte di merito Vincenzo Romano, titolare della ditta individuale "Blu Auto", ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito soltanto la Città Metropolitana di Napoli con controricorso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, denunciando «Violazione e falsa applicazione degli artt. 352, 115, 116, e 132 n. 4 c.p.c., omessa e contraddittoria motivazione •:3'u un punto controverso del giudizio ( (artt. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.)»,, la parte ricorrente censura la decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto la non risarcibilità dei danni, perché non apprezzabili, sostenendo che detta Corte, una volta superate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate ex adverso, Ric. 2019 n. 30320 sez.

M3 - ud. 26-05-201' -3- avrebbe dovuto ritenere esaustiva la prova testimoniale e disporre c.t.u. sulla base delle foto delle autovetture danneggiate e dei preventivi a firma del titolare iella autocarrozzeria Galluccio prodotti. Deduce, altresì, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, perplessa e contraddittoria. 1.1. Il motivo è inammissibile. Si evidenzia al riguardo che i vizi motivazionali risultano veicolati secondo quanto previsto dall'zrt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella previgente formula .;ione, inapplicabile nel caso all'esame ratione temporis, e che la motivazione della sentenza impugnata non è, comunque, intrinsecamente, contraddittoria.

La Corte di merito, infat:, alla luce delle risultanze istruttorie, analiticamente esaminate e valutate, ha motivatamente ritenuto non fornita alcuna prova diretta o ndiretta dei danni derivanti dall'occorso e ha evidenziato che la t..u. è mezzo di integrazione delle conoscenze del giudice e non 7.nche sostituto dell'inerzia delle parti. Inoltre, il motivo all'esame tende chiaramente ad una rivalutazione delle risultanz€ istruttorie non consentita in questa sede. Infine, risultano inammissrAi pure le censure relative alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..

Ed invero, in sede di legittimità, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è :tirimissibile solo ove - diversamente da quanto avvenuto nel caso alresame - si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di iversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamentei", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatorj3 (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prQva sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarai:o di valutare la stessa secondo il suo Ric. 2019 n. 30320 sez.

M3 - ud. 26-05-20; -4- prudente apprezzamento, ME itre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il àroprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi;2., ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Inoltre, per dedurre, dinanzi a questa Corte, la violazione dell'art.115 cod. proc. civ., occorre denunciare - e tanto non è avvenuto nella specie - che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della no Ina, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri off,Giosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non corrugstati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissOle la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dafte parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867).

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costitubt2, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confront delle parti intimate, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 rraggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della egge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di ccntributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co -nma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315i.,).

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 30320 sez. M3 - ud. 26-05-20: -5- La Corte dichiara inammipile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussist: nza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da pE te del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificata, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella [Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazi