Cassation appeal against appellate delegate's delay order dismissed as inadmissible; opposition to collegium required instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed directly against a decree issued by a single judge of the Court of Appeal. The appellants sought relief for unreasonable delay in a civil dispute regarding litigation costs, arguing for a higher fee based on complex defense requirements. The Court ruled that such decrees by delegated magistrates cannot be appealed directly to the Supreme Court but must instead trigger an opposition procedure before the collegial body.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89; Art. 5 ter della legge n. 89 del 2001: Appeals against decrees issued by the delegated magistrate of the Court of Appeal are inadmissible and must be filed as opposition before the collegial body.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8879-2021 proposto da: BEL CAR AUTO DI BELCASTRO LUCIA & C. S.A.S., BELCASTRO LU- CIA, CAROLEO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, COR- SO TRIESTE 155, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO POLITO, e rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI MARMINA e GRA- ZIELLA POLITO giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso il decreto n. 263 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALA- BRIA, depositato il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8879/2021 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONENumero sezionale 9087/2021Numero di raccolta generale 32523/2021 Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, indirizzato alla Corte d'Appello Data pubblicazione 08/11/2021 di Reggio Calabria, i ricorrenti si dolevano per l'irragionevole durata di una controversia civile iniziata con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 7/7/1997 dinanzi alla sezione distaccata di Ardore della Pretura Circondariale di Locri, e definita con sentenza n. 839/2019 della Corte d’Appello di Reggio Calabria.
La Corte d’Appello adita, richiesta un’integrazione documentale, con decreto del consigliere designato n. 263 del 15 gennaio 2021 ha accolto il ricorso, liquidando un indennizzo pari ad € 5.230,69 per ognuno dei ricorrenti, oltre al rimborso delle spese di lite. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Bel Car Auto di Belcastro Lucia & C. s.a.s., Belcastro Lucia, Caroleo Antonio, sulla base di un motivo che denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. quanto alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo erroneo il riferimento alla tabella prevista per i procedimenti monitori e per non avere provveduto all’aumento del compenso per la difesa plurima.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto direttamente avverso il decreto emesso da parte del consigliere delegato della Corte d’Appello. Questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui (Cass. n. 19238/2014) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, poiché contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, introdotto dallo stesso d.l. n. 83 del 2012 (conf.
Cass. n. 12891/2017). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano come da dispositivo. 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8879/2021 Numero sezionale 9087/2021 Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo Numero di raccolta generale 32523/2021Data pubblicazione 08/11/2021 unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf.
Cass. S.U. n. 4315/2020). PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.200,00, oltre spese prenotate a debito Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A