Cassation appeal dismissed as inadmissible due to material error correction eliminating the subject matter of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the Court of Appeal subsequently corrected a material error in the contested decree. The appellants argued the lower court erred in awarding indemnity to the heirs, but the correction removed the specific portion of the judgment they sought to challenge. Consequently, the court ruled that the interest to act had ceased to exist at the time of the decision, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: A cassation appeal becomes inadmissible if a material error correction eliminates the subject matter of the dispute, as the interest to act must exist at the time of the decision.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22322-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TICCA FRANCESCA E TICCA LUIGI, QUALI EREDI DI CONGIU ANTONIETTA IMMACOLATA, GRECO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato PIETRO FRISANI, che li rappresenta e difende che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22322/2020 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONENumero sezionale 9081/2021Numero di raccolta generale 32522/2021 Con ricorso depositato il 4/7/2012 presso la Corte di Appello di Data pubblicazione 08/11/2021 Roma, Congiu Antonietta e Greco Giovanni, in proprio e nella qualità di erede di Cossu Giovanna, chiesero, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato dinanzi al Tribunale di Nuoro il 18/10/1989 e definito con sentenza della Corte di Appello di Cagliari dell'8/6/2011.
Con decreto del 14/12/2017, la Corte territoriale rigettò la domanda presentata dai ricorrenti in proprio, ma accolse quella dagli stessi formulata nella qualità di eredi, liquidando loro - a titolo di indennizzo - la somma di euro 3.500,00. Per la cassazione di tale decreto Congiu Antonietta propose ricorso affidato a due motivi, mentre il Ministero della Giustizia resistette con controricorso, col quale propose ricorso incidentale anch'esso affidato a due motivi, resistito con controricorso dalla ricorrente principale. Questa Corte con ordinanza n. 9711/2019, accolse il ricorso principale, rigetto quello incidentale e cassò con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
Ritenne che il ricorso principale - proposto dopo un primo ricorso erroneamente notificato (il 7/3/2018) al Ministero dell'Economia e delle Finanze ma non depositato ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. – fosse ammissibile, essendo stato notificato (il 19/3/2018) entro il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione del primo ricorso del quale non era intervenuta declaratoria di improcedibilità Quanto ai due motivi del ricorso principale (proposti ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), che deducevano l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel rigettare la domanda proposta da Congiu Antonietta iure proprio sulla base dell'erroneo assunto che la stessa non avesse preso parte al giudizio di primo grado del processo presupposto e si fosse costituita iure proprio 2 F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22322/2020 solo nel giudizio di appello, ritenne entrambe le doglianze fondate, Numero sezionale 9081/2021Numero di raccolta generale 32522/2021 risultando pacifico in atti che l'atto di citazione dinanzi al Tribunale Data pubblicazione 08/11/2021 di Nuovo, notificato il 18/10/1989, fu proposto anche da Congiu Antonietta in proprio (v., p. 2 del decreto impugnato e p. 2 del controricorso con ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia), cosicché la stessa - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale - ebbe a prendere parte iure proprio, non solo al giudizio di appello, ma anche al giudizio di primo grado fin dalla sua introduzione.
Quanto al primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), che deduceva che la Corte territoriale avrebbe errato a non rilevare la tardività del ricorso introduttivo, tardività da ravvisare per il fatto che il termine semestrale di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 decorrerebbe - a dire del Ministero - dalla data di definizione della fase del giudizio nel corso della quale si verificò la morte dell'originaria attrice Cossu Giovanna ovvero dalla data nella quale l'erede ebbe ad assumere la veste di parte del giudizio, ritenne la censura infondata, giacché, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, costituisce idoneo dies a quo, non la data della dichiarazione di interruzione del processo per morte dell'originario attore, ma quella in cui è divenuta definitiva la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto, senza che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda (Cass., Sez. 1, n. 20564 del 04/10/2010;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 28486 del 19/12/2013). In merito al secondo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), che deduceva la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, per non avere la Corte territoriale tenuto conto della complessità dell'iter processuale del giudizio presupposto, reputò 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22322/2020 che fosse inammissibile, in quanto si risolveva nella sollecitazione Numero sezionale 9081/2021Numero di raccolta generale 32522/2021 di un riesame nel merito circa l'incidenza, sulla durata del processo, Data pubblicazione 08/11/2021 della condotta processuale della parte e della complessità della fattispecie (ex art. 2 legge n. 89 del 2001), valutazione - questa - che la Corte di Roma aveva già compiuto ed aveva giustificato con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che rimaneva insindacabile in sede di legittimità.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, questa con decreto del 5 febbraio 2020 ha accolto la domanda avanzata iure proprio sia dalla Congiu che dal Greco, e determinata la durata irragionevole del processo presupposto in 14 anni (al netto dei periodi di interruzione e dei tempi richiesti per la riassunzione), ha riconosciuto la somma di € 500,00 per ogni anno di ritardo, attribuendo ad ognuno dei ricorrenti la somma di € 7.000,00, ponendo le spese di lite a carico del Ministero come liquidate in dispositivo. Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di tre motivi.
Ticca Francesca e Ticca Luigi, quali eredi di Congiu Antonietta, deceduta nelle more del processo, nonché Greco Giovanni resistono con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2909 e 384 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha condannato l’amministrazione al pagamento dell’indennizzo per il danno subito iure proprio in favore di entrambi gli originari ricorrenti, senza avvedersi del primo giudicato scaturente dal decreto della stessa Corte d’Appello del 14/12/2017, che era stato impugnato in Cassazione dalla sola Congiu ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, non solo quale erede di Cossu Giovanna (come anche l’altro ricorrente originario Greco Giovanni), ma anche iure proprio.
Si rileva che il Greco non aveva contestato la liquidazione dell’indennizzo in suo favore, limitato al solo danno vantato quale 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22322/2020 Numero sezionale 9081/2021 erede, con la conseguenza che la Corte d’Appello ha errato a Numero di raccolta generale 32522/2021Data pubblicazione 08/11/2021 riconoscergli in sede di rinvio il l’indennizzo ulteriore per il danno subito iure proprio.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto, come si ricava dalle conclusioni rese in sede di rinvio, messe a confronto con quelle del ricorso originario, la domanda per l’indennizzo iure proprio era stata avanzata dalla sola Congiu, sicché l’accoglimento di analoga domanda anche in favore del Greco è avvenuta a prescindere da una specifica richiesta della parte. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.75 c.p.c. nonché dell’art. 2 della legge n. 89/2001 in quanto come si ricava dal tenore delle complessive difese assunte nel corso del giudizio, il Greco aveva sin dall’inizio inteso richiedere l’indennizzo ex lege Pinto, solo quale erede dell’altra parte che aveva inizialmente preso parte al giudizio presupposto, essendo ivi intervenuto, equale erede di Cossu Giovanna, solo nella seconda fase del giudizio, ma senza che tale frazione di processo eccedesse il termine di durata ragionevole.
Occorre dare atto che nelle more del giudizio, come attestato dalla difesa di parte controricorrente con la memoria del 27/9/2021, è stata emessa ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 20 ottobre 2020, con la quale è stata disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato. A seguito di tale provvedimento di correzione, nel decreto impugnato, quanto alla motivazione, è stato evidenziato che la pronuncia concerneva la sola domanda della Congiu iure proprio, essendo stato altresì espunto dal dispositivo il nominativo del Greco, e ciò in quanto la condanna era da intendersi emessa in favore della sola Congiu.
Per l’effetto, essendo stato il provvedimento corretto in maniera tale da elidere la parte che il Ministero assume essere erronea ed oggetto dei motivi di ricorso in esame, deve darsi seguito al 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22322/2020 Numero sezionale 9081/2021 principio per cui, all'accoglimento dell'istanza di correzione Numero di raccolta generale 32522/2021Data pubblicazione 08/11/2021 dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione che determini la cessazione della materia del contendere consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. n. 11204/2017;
Cass. n. 14874/2019). Quanto alle spese di lite, reputa il Collegio che, stante la sopravvenuta inammissibilità del ricorso e l’individuazione del pregiudizio nella parte del provvedimento che la stessa Corte d’appello successivamente ha ritenuto essere affetta da errore materiale, ricorrano i presupposti per disporne la compensazione. Inoltre, non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato ed essendosi rilevata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso (Cass. n. 231732/2018).
PQM Dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a