Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling public park zoning excludes private development potential for tax purposes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that denied tax liability on land sales. The agency argued the land retained limited development potential despite being zoned as a public urban park, while the taxpayer did not appear. The court held that zoning as a public park precludes private development, thereby excluding the land from the taxable category of buildable soil.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R.; Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992: Zoning an area as a public urban park excludes private development potential, rendering the land non-buildable for tax purposes.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17754-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro BURZA SILVANA; - intimata - avverso la sentenza n. 4201/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2007 in quanto l'Ufficio aveva accertato un maggior reddito derivante dalla cessione di un terreno ritenuto dall'Ufficio stesso edificabile; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che il terreno non avesse natura edificabile; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che il Piano Regolatore Generale del comune di Rende individua la zona come "parco urbano" F1 (Verde Pubblico) destinata a servizi e attrezzature e, pertanto, non edificabile; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 67, lett. B), del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto il terreno in questione, nonostante fosse incluso nel piano regolatore quale "Parco urbano", aveva mantenuto una sia pur limitata natura edificatoria che non ne esclude la sua originaria natura edifica bile. Il motivo di impugnazione è infondato. Ric. 2020 n. 17754 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- icV Secondo questa Corte infatti: in tema di IRPEF, ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. va esclusa la prerogativa dell'edificabilità con riguardo ai terreni vincolati a scopi pubblici che comportino l'edificazione esclusivamente da parte di un soggetto ben determinato legittimato ad acquisire l'area attraverso l'esproprio, essendo preclusa in tal caso al privato qualsiasi forma di trasformazione del suolo, mentre sussistono plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione del terreno quando l'edificazione possa essere affidata a terzi (soggetti privati o enti diversi dall'Amministrazione) in quanto in quest'ipotesi l'area esprime una pur limitata vocazione edificatoria (Cass. n. 11163 del 2021); l'imposta di registro non è dovuta con riferimento ad aree comprese in una zona destinata in base al piano regolatore generale a parco pubblico con vincolo archeologico, poiché tali aree sono sottoposte ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione sicché non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e restano sottratte al regime fiscale dei suoli edificabili (Cass. n. 27121 del 2019); ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la destinazione di un'area a parco urbano nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo e non espropriativo, ne determina il carattere non edificabile, pur quando la destinazione prevista sia realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata (Cass. n. 12818 del 2016).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta a tali principi laddove ha ritenuto che - dal momento che il Piano Ric. 2020 n. 17754 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- Regolatore Generale del comune di Rende individua la zona come "parco urbano" Fl (Verde Pubblico) destinata a servizi e attrezzature - tale terreno fosse non edificabile in quanto la sua destinazione a scopi pubblici e in particolare a "parco urbano" ne esclude in radice una sua, sia pur limitata, vocazione edificatoria; deve peraltro aggiungersi che il ricorrente afferma che il terreno in questione avrebbe avuto in origine una originaria natura edificabile ma non riproduce né allega alcuna documentazione in questo senso.
Pertanto, ritenuto infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in ordine alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2021. Il P