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Ordinanza — n. 32488/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming payment order lacked interest calculation details, ruling statutory references suffice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32488/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Centro Mescole Sud S.p.A. against a regional tax commission's decision rejecting their appeal regarding unpaid IRES interest penalties. The company argued the payment order failed to explicitly detail interest calculation methods, violating their right to defense. The court ruled that because tax interest rates are fixed by law, referencing the relevant statutes and the tax declaration allows taxpayers to verify calculations without needing explicit mathematical breakdowns in the order.

Regesto Legislator

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Art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; Art. 7 Legge 27 luglio 2000 n. 212; Art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241: The payment order need not explicitly detail interest calculation methods if the law provides fixed rates, as statutory references enable the taxpayer to verify the debt's regularity.

Parole chiave

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tax payment order interest calculation right to defense fixed tax rates administrative appeal IRES tax Cassazione Roma interesse giuridicamente protetto

Disposizioni normative citate

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Art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Art. 7 Legge 27 luglio 2000 n. 212
Art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
212, 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2017, n. 9799
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2017, n. 9799; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 22 giugno 2017, n. 15554
9799; Cass., Sez. 6^-5, 22 giugno 2017, n. 15554; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2018, n. 17767
15554; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2018, n. 17767; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900
17767; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900).
Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6812
Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504
6812; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9764
29504; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9764; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518
9764; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518).Per cui, il riferimento all'iscrizione a ruolo, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entità degli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria.
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Testo completo

te 32(42e; ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18360/2020 R.G., proposto DA F)Crcinig la "CENTRO MESCOLE SUD S.p.A.", con sede in ìFilignei Vegliaturo (CS), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Falcone e dall'Avv. Giuseppe Falcone, entrambi con studio in Cosenza, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Iorio, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 13 gennaio 2020 n. 126/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: La "CENTRO MESCOLE SUD S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 13 gennaio 2020 n. 126/01/2020, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per interessi residui sull'IRES relativa all'anno d'imposta 2006, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 19 dicembre 2018 n. 7431/09/2018, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la cartella di pagamento contenesse una chiara esplicazione circa le modalità di calcolo degli interessi moratori. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento contenesse l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2017, n. 9799; Cass., Sez. 6^-5, 22 giugno 2017, n. 15554; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2018, n. 17767; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900). Comunque, quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, è stato osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore; art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta; parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini:

Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9764; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518).Per cui, il riferimento all'iscrizione a ruolo, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entità degli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria. 1.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, ritenendo che il calcolo degli interessi moratori costituisse il frutto di un'attività vincolata e, comunque, non fosse stato oggetto di contestazione specifica sugli errori di calcolo.

Difatti, la cartella di pagamento in questione racchiudeva (come si evince anche dalla riproduzione in ricorso del relativo contenuto, in ossequio al canone dell'autosufficienza) elementi idonei a verificare la correttezza del computo del credito tributario, enunciando l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori con un'agevole determinabilità dei criteri di calcolo.

2. Valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il