Cassation court allows taxpayer appeal, ruling compensation for litigation costs based on defendant's absence is legally invalid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Anna Rita Centola's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to offset first-instance litigation costs. Centola argued the compensation was illegal because the opposing party's absence did not constitute 'grave and exceptional reasons' under the relevant tax law. The court agreed, stating that such reasons must be explicitly and specifically justified in the lower court's reasoning rather than inferred from procedural facts like absence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 d.lgs. n. 546/1992; The compensation of litigation costs based solely on the defendant's absence or the oral hearing nature is invalid unless specific grave and exceptional reasons are explicitly and specifically motivated in the judgment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16793-2020 proposto da: CENTOLA ANNA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1623/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 1'11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
Rilevato che: Anna Rita Centola proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso alcuni estratti di ruolo eccependo la mancata notifica delle relative cartelle e l'intervenuta prescrizione delle relative pretese impositive. La commissione tributaria accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in C 200,00. Proponeva appello la contribuente lamentando la violazione dei minimi tariffari. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 11 giugno 2020, accoglieva il gravame e condannava l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in C 1.067,00; compensava le spese del grado di appello «in considerazione della contumacia della parte resistente e della trattazione camerale della causa».
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 26 giugno 2020, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 con riferimento alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello.
Il ricorso è fondato. Giova premettere che in tema di spese giudiziali, le «gravi ed eccezionali ragioni», indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, non Ric. 2020 n. 16793 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977 del 2019). Nella specie, la CTR ha compensato le spese del giudizio di primo grado «in considerazione della contumacia della parte resistente e della trattazione camerale della causa».
Tali ragioni giustificatrici della disposta compensazione delle spese di lite appaiono erronee e illogiche, dato che non rientra nelle ipotesi delle «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la contumacia del convenuto, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; le suddette ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (cfr.
Cass. n. 23186 del 2020). In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Presidente Ric. 2020 n. 16793 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3-