Ordinanza — n. 32482/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 22472-2019 proposto da: VANUCCI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SAVELLI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - resistente - avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod.proc.civ, art. 2935 cod.civ; Ordinanza — n. 32482/2021 — snciv · Corte di Cassazione: GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame dell'ente in epigrafe, ha dichiarato dovuti alla Gestione Separata dell'INPS, da parte dell'avvocato Barbara Vanucci, i contributi in relazione al reddito prodotto nell'anno 2010; ha ritenuto, quanto al regime sanzionatorio, applicabile quello di cui all'art. 116, comma 8, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 22472-2019 proposto da: VANUCCI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SAVELLI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - resistente - avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame dell'ente in epigrafe, ha dichiarato dovuti alla Gestione Separata dell'INPS, da parte dell'avvocato Barbara Vanucci, i contributi in relazione al reddito prodotto nell'anno 2010; ha ritenuto, quanto al regime sanzionatorio, applicabile quello di cui all'art. 116, comma 8, lett.
a) della legge nr. 388 del 2000; in estrema sintesi, la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha giudicato sussistente l'obbligo di versamento alla Gestione Separata dei contributi da parte della professionista che, pur iscritta all'albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto; ha, quindi, ritenuto non prescritto il credito dell'INPS, in relazione all'anno 2010, dovendo il dies a quo fissarsi al momento della presentazione dei redditi (ovvero al 30.9.2011) e quindi l'avviso bonario, ricevuto 1'1.7.2016, avente valore interruttivo; ha, invece, giudicato non applicabile il regime sanzionatorio previsto per l'evasione fiscale, in difetto di una volontà specifica di sottrarsi alla contribuzione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la professionista, articolando un motivo di ricorso; l'INPS ha depositato procura speciale;
Ric. 2019 n. 22472 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. nonché dell'art 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dovesse fissarsi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non alla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi; in via preliminare, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, giusta atto di rinuncia depositato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS; la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. nr. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 giu 2021. IL P ENTE Dott.ssa Margherita DEPOSITATO IN C RIA oggi