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Ordinanza — n. 32459/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for interest on capital until judgment deposit, overturning appellate decision limiting compensation to proven rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32459/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal against the lower court's partial award of damages for excessive litigation duration. The appellants argued that the appellate court incorrectly excluded interest and monetary revaluation accrued on the principal sum up to the final judgment deposit. The court ruled that such accessory credits must be included to accurately reflect the economic scope of the underlying case, thereby overturning the lower decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 2 bis, 1. n. 89/2001; Art. 10 cod. proc. civ.: The compensation for excessive litigation duration cannot be limited strictly to the proven principal amount; interest and monetary revaluation accrued on the capital sum up to the deposit of the final judgment must be included to determine the true economic scope of the underlying dispute.

Parole chiave

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excessive litigation duration damages compensation interest on capital monetary revaluation accessory credit remand for retrial economic scope of case risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 2 bis, 1. n. 89/2001
Art. 10 cod. proc. civ.
art. 10 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7695, 19/3/2019
Cass., nn. 7478/2019, 30057/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 724-2021 proposto da: PESCATORI MARA, CIGNINI MARIA ANTONIETTA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARA MANFREDI; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il decreto n5 2905/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO. ritenuto che la Corte d'appello di Roma in composizione monocratica, in accoglimento della domanda d'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, riconosceva a Maria Antonietta Cigni la somma di € 465,84 e a Mara Pescatori quella di € 712,72, limitando l'indennizzo ai crediti accertati nel processo presupposto, à sensi dell'art.. 2 bis, co. 3, 1. n. 89/2001, il quale prevede che <<la misura dell'indenniuo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se in inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice»; che la medesima Corte, in composizione collegiale, accolta parzialmente l'opposizione (le opponenti avevano lamentato che il decreto opposto non aveva tenuto conto degli interessi dovuti sulla sorte capitale, che avrebbe importato la maggior rideterminazione, rispettivamente, in € 704,18 e in € 1.077,36), aveva riconosciuto alla Cigni la somma di € 480,76 e alla Pescatori, quella di € 735,55, sulla base del seguente ragionamento: - a mente dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sorte capitale potevano sommarsi solo interessi e rivalutazione maturati al momento dell'instaurazione del giudizio di merito, dovendosi escludere le poste successivamente maturate; ritenuto che la Cigni e la Pescatori ricorrono avverso quest'ultima statuizione sulla base di unitaria censura e che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; ritenuto che le ricorrenti lamentano che la Corte di merito aveva violato e/o falsamente applicato gli artt. 2 e 2 bis, 1. n. 89/2001, esponendo che: - la statuizione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che alla sorte capitale andavano aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza della sentenza che aveva definito il processo presupposto; - la Corte Romana non aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, erroneamente evocando l'art. 10 cod. proc. civ., destinato a regolare la ben diversa materia della competenza; considerato che la doglianza è manifestamente fondata, avendo questa Corte avuto già modo di condivisamente affermare che <<il credito per interessi è (...) accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudkio presupposto» (Sez. 6, n. 7695, 19/3/2019; conf.

Cass., nn. 7478/2019, 30057/2019); dovendosi soggiungere che, non potendo la durata del processo porsi a carico della parte vincitrice, il giudice deve liquidare gli interessi maturati sulla sorte capitale fino al deposito della sentenza; considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, altra composizione. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 24 giugno