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Ordinanza — n. 32458/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against civil court costs allocation when appellate court revokes a monitoring decree and grants higher compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32458/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court allowed the appeal filed by Gennaro D'Aprile against the Bari Court of Appeal's decision on civil litigation costs. D'Aprile argued that the lower court violated the principle of liability by only awarding costs for the opposition phase after revoking the initial monitoring decree. The court ruled that when an appellate collegial body revokes a monocratic decree and grants higher compensation, legal costs must be allocated to the public administration based on the entire procedural history.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; In matters of equitable compensation, when the appellate collegial court revokes the monocratic decree recognizing a higher fair compensation to the private opposing party, legal costs must be allocated to the public administration in proportion to the entire procedural history.

Parole chiave

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equitable compensation monitoring decree revocation legal costs allocation principle of liability appellate collegial court procedural history public administration costs valutazione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 5-ter della 1. n. 89 del 2001

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26851, 22/12/2016, Rv. 641924
Cass. n. 9728/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29227-2020 proposto da: D'APRILE GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'Avvocato BIANCA MARIA CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIA D'ALESSANDRO; - ricorrente - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto n. 3555/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. [Zie. 2020 n. 29227 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che la vicenda, per quel che qui rileva, deve essere riassunta nei termini seguenti: Gennaro D'Aprile adì la Corte d'appello di Bari onde vedersi riconosciuta l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile; il Consigliere delegato della predetta Corte, accolta la domanda, liquidò al chiesto titolo la somma di € 900,00, oltre al rimborso delle spese, determinato in complessive € 225,00; il Collegio, in accoglimento dell'opposizione avanzata dal D'Aprile, revocato il decreto monitorio, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 1.260,00, nonché al rimborso delle spese legali, rapportate all'implemento riconosciuto di € 360,00; ritenuto che avverso quest'ultima statuizione il D'Aprile propone ricorso sulla base di unitaria censura e che l'Amministrazione è rimasta intimata; considerato che la doglianza, con la quale il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per essere stato violato il principio della soccombenza, risulta manifestamente fondato, valendo quanto segue: - la Corte locale revocando in toto il decreto monitorio, posto all'epilogo della prima fase, ne ha, di conseguenza, eliminato anche la statuizione sulle spese ed essendosi limitata, all'esito della fase dell'opposizione, a riconoscere le sole spese riferite all'implemento di € 360,00, ha ingiustamente precluso alla parte vittoriosa il riconoscimento del rimborso dell'integralità di esse, il quale andava quantificato in ragione dell'intero indennizzo riconosciuto; - questa Corte ha avuto modo di precisare che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della 1. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6, n. 26851, 22/12/2016, Rv. 641924; conf., Cass. n. 9728/2020); - ciò posto la decisione deve essere cassata con rinvio perché il Giudice del rinvio provveda a nuova regolamentazione delle spese, nel rispetto del seguente principio di diritto: "in materia di equa riparnione, ove la corte d'appello in composkione collegiale revochi il decreto monocratico, riconoscendo alla parte privata opponente un equo compenso maggiore, le spese legali da porsi a carico della pubblica amministrnione debbono essere liquidate a misura dell'intera vicenda processuale"; nonché a regolare le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; Così deciso nella camera di consiglio del 24 g