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Ordinanza — n. 32436/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against civil court costs ruling due to inadmissibility under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32436/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the 'monitoring proceedings' fee schedule rather than the contentious litigation table. The appellant argued for the contentious schedule, but the Court emphasized that the initial phase before the single judge lacks adversarial elements and follows the 'audiatur et altera pars' principle absently. Consequently, the Court exercised its power to filter inconsistent appeals under Article 360-bis of the Civil Procedure Code without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 13 D.P.R. 115/02: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if the lower court correctly applied the monitoring proceedings fee schedule, as the initial phase lacks adversarial character and the filter function prioritizes procedural efficiency over merit review.

Parole chiave

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inadmissible appeal monitoring proceedings fee schedule application procedural filter audiatur et altera pars single judge phase contributo unificato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
55/2014, in relazione all'art. 360, n.
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
55/2014, in relazione all'art. 360, n.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 348-bis c.p.c.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/02
dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
d.m. n. 55/2014
223/200, 4 d.m. n. 55/2014, in relazione all'art.
artt. 2233 cod. civ
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16512, 31/07/2020
Cass. nn. 26110/2019
da ultimo, ex multis, Cass. nn. 26110/2019, 15493/2020); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U.
Cass. 15493/2020
sent. n. 7155, 21/3/2017
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29019-2020 proposto da: IOVINO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 304/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO. ritenuto che la Corte d'appello Roma, con il decreto di cui in epigrafe, rigettò l'opposizione di Rosa Iovino avverso il decreto monocratico in precedenza emesso dal Consigliere delegato della medesima Corte, con il quale, liquidato indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, nella misura di € 2.500,00, aveva condannato il Ministero al rimborso della somma di € 400,00 a titolo di rimborso spese legali; opposizione con la quale la Iovene aveva lamentato l'erronea applicazione della tabella 8, allegata al d.m. n. 55/2014, che regola i compensi dei procedimenti monitori, piuttosto che la tabella 12, che regola i compensi per i processi contenziosi; che avverso il predetto decreto l'anzidetta istante propone ricorso sulla base di unitaria censura e che il Ministero è rimasto intimato; considerato che la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la Corte locale aveva violato gli artt. 2233 cod. civ., 57 e 58 del r. d.lgs. n. 1578/1933, 3 e 24, d.

1. n. 223/200, 4 d.m. n. 55/2014, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è manifestamente infondata, avendo questa Corte già condivisamente chiarito che la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt.633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 16512, 31/07/2020, Rv. 658292); assume, invece, carattere pienamente contenzioso la fase che si apre con l'opposizione davanti al collegio, nel caso in cui il decreto monitorio non sia soddisfattivo della pretesa (proprio in tali ipotesi, infatti, risulta affermata la contenziosità del procedimento, cfr. da ultimo, ex multis, Cass. nn. 26110/2019, 15493/2020); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; considerato che essendo rimasta la controparte intimata non vi è luogo a statuizione sulle spese; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giug