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Ordinanza — n. 32434/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal regarding inheritance deed validity and costs allocation in Italian succession dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32434/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against the Second Instance Court's decision regarding an inheritance deed. While the lower court correctly validated the private agreement, the Cassation Court found the appellant's participation in the second instance erroneous, as she merely adhered to the appellant's position rather than contesting the outcome. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new decision on both the validity of the deed and the allocation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The Court of Cassation quashes a second instance judgment when the appellant fails to properly contest the lower court's decision, thereby creating a factual error regarding the parties' stance, and remands the case for a new ruling on both the merits and costs.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Cassation Quashing Inheritance Deed Validity Appellant Participation Costs Allocation Remand to Second Instance Succession Dispute allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4164-2019 proposto da: SCHETTINI VINCENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato CANDELORO ARPAIA giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro RUOCCO ELVIO, DI LIETO MARIA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALAMATTA n. 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO LAURO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE DELLA MONICA e PASQUALE GARGANO giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti - contro SCHETTINI MARIA ROSARIA, FUSCO OLGA, RUOCCO TROFIMENA, APICELLA TINA, APICELLA SIMONA, APICELLA LUCIANA, SCHETTINI FEDERICO, RUOCCO MICHELE, RUOCCO ELENA, MANZI MASSIMO, MANZI ALESSANDRO; - intimati- avverso la sentenza n. 1820/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie della ricorrente. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Fusco Olga conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno Ruocco Trofimena, Apicella Tina, Apicella Simona, Apicella Luciana, Ruocco Elvio, Di Lieto Maria, Ruocco Rosa, Ruocco Michele, Ruocco Elena, Manzi Massimo, Manzi Alessandro, invocando la scrittura privata del 18 febbraio 1996 con la quale era stata regolata la successione del defunto marito Ruocco Pasquale, con l'impegno a riprodurre l'accordo in forma pubblica entro la data del 30 giugno 1996.

Assumeva che i convenuti però si erano rifiutati di dare seguito all'impegno ivi assunto, sicché era necessario agire in giudizio per fare accertare l'avvenuta divisione. Nella resistenza di Ruocco Trofimena, Apicella Tina, Apicella Simona, Apicella Luciana, Ruocco Elvio e Di Lieto Maria, il Tribunale adito, con la sentenza non definitiva n. 58 del 2012, dichiarò la nullità della scrittura privata in quanto alla stessa non avevano preso parte tutti i condividenti. Avverso tale sentenza propose appello Fusco Olga cui hanno resistito Ruocco Elvio e Di Lieto Maria, essendosi costituite anche Schettini Vincenza e Schettini Maria Rosaria.

Ric. 2019 n. 4164 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 1820 del 26 novembre 2018, ha accolto il gravame. Infatti, il Tribunale aveva dichiarato la nullità della scrittura di divisione in quanto alla stessa non aveva preso parte anche tal Apicella Bonaventura. Tuttavia, la sentenza gravata non si era avveduta che la divisione aveva ad oggetto unicamente la divisione dei beni caduti nella successione del defunto Ruocco Pasquale, coniuge dell'attrice, alla quale era però estraneo il detto Apicella Bonaventura.

In particolare, tra i beni relitti vi era anche la quota di 1/6 vantata dal de cuius su di un fondo in Tramonti, quota che nell'ambito della divisione ereditaria si era convenuto di assegnare all'attrice (a sua volta già proprietaria della quota di un sesto sul medesimo fondo). Poiché era rimasta immutata la comunione sul bene in Tramonti, alla scrittura di divisione non era necessario che partecipassero anche gli altri comproprietari del fondo de quo, atteso che nella divisione ci si era limitati a cedere ad una delle coeredi la quota indivisa sul bene in Tramonti, senza che quindi si imponesse la necessità della partecipazione degli altri comunisti.

La scrittura oggetto di causa concerneva la sola comunione ereditaria di Ruocco Pasquale (che appunto comprendeva la quota di 1/6 su di un diverso bene in comunione), ed in relazione a tale comunione non si ponevano problemi di integrità del contraddittorio. Per l'effetto era dichiarata la validità della scrittura di divisione del 18/2/1996. Quanto alle spese, le stesse erano poste a carico delle parti appellate costituite, in ragione della soccombenza. Ric. 2019 n. 4164 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -3- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Schettini Vincenza sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Resistono con controricorso Ruocco Elvio e Di Lieto Maria. Schettini Maria Rosaria e Fusco Olga non hanno svolto difese in questa fase. Con decreto presidenziale del 20/11/2019 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Ruocco Trofimena, Apicella Tina, Apicella Simona, Apicella Luciana, Schettini Federico, Ruocco Michele, Ruocco Elena, Manzi Massimo, Manzi Alessandro, atteso che, vertendosi in materia di divisione, la regola del litisconsorzio necessario permane anche nel caso in cui sia impugnato il solo capo relativo alle spese di lite (Cass. n. 14654/2013).

Provvedutosi a tale adempimento, le altre parti destinatarie dell'ordine di integrazione del contradditorio, non hanno svolto attività difensiva. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 350 c.p.c. Si rileva che è erronea la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, che ha posto le stesse unicamente a carico delle appellate Schettini Vincenza e Schettini Maria Rosaria, dichiarando erroneamente la contumacia di Ruocco Elvio e Di Lieto Maria che invece si erano a loro volta costituti in grado di appello.

Inoltre, si lamenta che le spese siano state poste a carico delle sole parti appellate costituite, senza avvedersi del fatto che le Schettini, in qualità di eredi di Ruocco Rosa, avevano in realtà aderito al motivo di appello proposto dalla Fusco, sostenendo la tesi della validità della scrittura privata del 18/2/1996. Ric. 2019 n. 4164 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -4- Viceversa, erano stati gli altri appellati costituiti, Ruocco Elvio e Di Lieto Maria, a contrastare il gravame, insistendo per la conferma della sentenza gravata. Rileva il Collegio che debba preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa carenza del requisito di autosufficienza, atteso che, anche in ragione delle ragioni di doglianza proposte, che investono il solo capo relativo alle spese di lite, appaiono adeguatamente esposti i fatti di causa per quanto rileva ai fini della decisione della controversia.

Va poi evidenziato che, avendo la Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, escluso la nullità della scrittura privata per la mancata partecipazione alla stessa di altri condividenti, è stata espressamente affermata "la validità integrale della scrittura privata del 18.02.96" (così pag. 6 anche in dispositivo). In motivazione è stato poi osservato che la questione relativa alla diversa causa di nullità della scrittura per difetto di menzione degli estremi della concessione edilizia anche in sanatoria, era stata reputata assorbita dal Tribunale, e che la stessa non risultava essere stata riproposta.

Poste tali precisazioni, deve escludersi che sussista il potere di rilievo d'ufficio della nullità della scrittura de qua. In tal senso rileva la circostanza che il ricorso principale verta unicamente sul capo relativo alle spese, senza che sia mossa alcuna censura nei confronti della decisione che investe l'accertamento della validità della scrittura di divisione, con la conseguenza che, a fronte di una espressa statuizione in punto di validità di tale scrittura, era onere della parte interessata, a mezzo della specifica proposizione di un motivo di impugnazione incidentale, porre la questione della nullità della Ric. 2019 n. 4164 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -5- scrittura per la diversa causa individuata in controricorso, con la conseguenza che tale omissione preclude a questo giudice il rilievo della nullità (e ciò anche a voler soprassedere, ove si volesse ritenere implicitamente proposto un motivo di ricorso incidentale, circa la sua assoluta carenza di specificità, attesa la assenza di critica al ragionamento del giudice di appello quanto alla mancata riproposizione della questione in appello ed alla mancata riproduzione in ricorso del contenuto della scrittura privata, dalla quale poter evincere ex actis, il ricorrere della causa di nullità in esame).

Passando alla disamina del motivo di ricorso, lo stesso si palesa fondato. I controricorrenti non contestano che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, gli stessi si sono costituiti nel giudizio di secondo grado, mostrando in tal modo di avere interesse alla conferma della decisione di prime cure, a differenza invece di quanto emerge dal tenore delle difese della ricorrente (come riportate in ricorso), la quale invece si limitò ad aderire alla tesi sostenuta dall'appellante. Ne consegue che appare erronea, proprio alla luce del diverso atteggiamento tenuto dalle parti costituite in appello, l'affermazione circa la soccombenza in capo alla odierna ricorrente (che pur essendo costituita in appello con la germana Schettini Maria Rosaria, è l'unica ad avere proposto ricorso).

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Ric. 2019 n 4164 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -6- Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizi