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Ordinanza — n. 32430/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against agricultural worker status denial due to insufficient testimonial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32430/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's request for a re-evaluation of evidence violates the principle that proof assessment belongs to the trial court. The lower court correctly rejected the claim for agricultural worker status because a single witness who merely accompanied the applicant lacked specific knowledge of the work's fundamental characteristics. Consequently, the court affirmed the original decision denying the status based on the lack of corroborating documentary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; The appeal court's assessment of evidence is not subject to review on appeal, and a single witness lacking specific knowledge of the work's essential characteristics cannot establish an agricultural labor relationship.

Parole chiave

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agricultural worker status insufficient testimonial evidence review of evidence on appeal labor relationship proof inadmissible appeal burden of proof judicial discretion accertamento dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3598-2020 proposto da: SANTIMONE UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell'avvocato MARINA CARDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO LENZA; - ricorrente - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 580/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Con sentenza del 28.10.19, la corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza dell'11.7.97 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di accertamento del lavoro agricolo della sig.ra Santimone e di annullamento della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2002-2006, ritenendo un testimone (che non lavorava insieme alla parte ma solo la accompagnava talvolta al lavoro) insufficiente a dimostrare il rapporto lavorativo. Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per un motivo, illustrato da memoria (lamentando violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione), cui resiste con controricorso l'INPS.

Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che non sussistono le violazioni di legge denunciate e che la parte ricorrente sostanzialmente intende con il motivo ottenere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito, operazione questa preclusa in sede di legittimità, essendo la valutazione delle prove compito del giudice di merito. Anche il fatto dedotto dalla parte quale fatto asseritamente ignorato dalla corte territoriale -la qualità occasionale di lavoratore del testimone per lo stesso datore- non è un fatto decisivo e non è stato affatto ignorato dalla sentenza impugnata, che ha per converso ritenuto di dar Ric. 2020 n. 03598 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -2- rilievo esclusivamentre agli elementi raccolti nel verbale ispettivo, ritenendo che detta prova testiomoniale "nulla ha riferito in ordine alle caratteristiche fondamentali del lavoro bracciantile" ritenendo che il teste "nulla poteva sapere di preciso sulle caratteristiche e modalità dello stesso", sicché "non torna utile". Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.qm. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA