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Ordinanza — n. 32429/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by correcting prescription start date due to DPCM payment deadline extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32429/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the INPS's cassation appeal against the Perugia Court of Appeal's decision dismissing the social security contributions claim. The lower court had incorrectly determined the five-year prescription period began on June 16, 2010, failing to account for a subsequent decree extending the payment deadline to July 6, 2010. The Court ruled that this regulatory extension legally delayed the start of the prescription term, necessitating a remand to the appellate court to recalculate the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 cod.civ.; DPCM 10.6.2010: The prescription period for social security contributions commences from the actual deadline for payment, which may be extended by subsequent decrees, thereby delaying the start of the limitation period.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline extension regulatory decree limitation period start INPS management professional fees calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod.civ.
Art. 2941 nr. 8 cod.civ.
Art. 2, commi 26-31, legge nr. 335 del 1995
2935 e 2941 cod.civ., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge nr.
Art. 18 d.lgs. nr. 241 del 1997
335 del 1995, dell'art. 18 d.lgs. nr. 241 del 1997, dell'art.
Art. 17 d.P.R. nr. 435 del 2001
241 del 1997, dell'art. 17 d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 10.6.2010, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M.
DPCM 10.6.2010
435 del 2001 e del DPCM 10.6.2010, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M.
art. 380 bis cod.proc.civ
è rimasta intimata Catiuscia Righetti; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; l'INPS ha depositato memoria.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273 del 2021
Cass. n. 10273 del 2021); l'art.
Cass. n. 15631 del 2016
Cass. n. 15631 del 2016; n.
Cass. n. 21752 del 2010
Cass. n. 11843 del 2007
Cass. n. 16573 del 2004
Cass. n. 73 del 2014
Cass. n. 16586 del 2010
Cass. n. 20898 del 2007
Cass. n. 5360 del 2004
Cass. n. 23674 del 2004
Cass. n. 11949 del 2004
Cass. n. 14210 del 2002
Cass. n. 1972 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36767-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro RIGHETTI CATIUSCIA; - intimata - avverso la sentenza n. 94/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato Catiuscia Righetti non tenuta al versamento dei contributi in favore della Gestione Separata dell'Inps, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009; la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, pur ritenendo sussistente l'obbligo di versamento alla Gestione separata dei contributi da parte della professionista che, pur iscritta all'albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto, ha, nel concreto, escluso la sussistenza dell'obbligo contributivo, per essere prescritta la pretesa creditoria dell'Istituto; i giudici hanno individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps con richiesta di pagamento, giunta a destinazione il 30.6.2015; ha escluso qualsiasi effetto sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., non ravvisando, nella condotta di mancata compilazione del «quadro RR della dichiarazione dei redditi», alcuna volontà di occultamento del debito contributivo; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

è rimasta intimata Catiuscia Righetti; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; l'INPS ha depositato memoria. Ric. 2019 n. 36767 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod.civ., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18 d.lgs. nr. 241 del 1997, dell'art. 17 d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 10.6.2010, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 10.6.2010; il motivo è fondato e deve trovare accoglimento; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale í contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il Ric. 2019 n. 36767 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -3- versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v.

Cass. n. 10273 del 2021); l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); in relazione al caso in esame, deve darsi atto che, come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve Ric. 2019 n. 36767 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -4- riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso di specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (id est: il 6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; a tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del