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Ordinanza — n. 32419/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for granting family allowance to 65-year-old worker, ruling age alone does not prove permanent inability to work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32419/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Naples Court of Appeal's judgment that granted family allowances to a 65-year-old worker, accepting INPS's argument that age alone does not equate to permanent inability to work. While the court dismissed arguments regarding the worker's continued employment status, it held that the statutory definition of permanent disability requires medical evidence of absolute impossibility to work, not merely the cessation of employment. Consequently, the lower court's decision was overturned and remanded for a new examination to properly assess the worker's actual medical condition.

Regesto Legislator

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D.L. n. 69/1988, art. 2, comma 8; L. n. 153/1988: The mere attainment of sixty-five years of age does not constitute the absolute and permanent impossibility to work required for family allowance eligibility, which must be established by medical evidence of physical or mental infirmity.

Parole chiave

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family allowance eligibility permanent inability to work age discrimination in benefits medical evidence requirement social security provisions soppressione della rendita d'invalidità assegni familiari diritti dello stato di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8
Recita il D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8 convertito in L.
L. n. 153 del 1988

Giurisprudenza citata

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Ordinanza Sez. 6 - L n. 13049 del 2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5403-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - ricorrente - contro RUSSO SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 2928/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Con sentenza del 2.9.19, la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto del lavoratore in epigrafe agli ANF dal 2010. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi; il lavoratore è rimasto intimato. Il primo motivo, con il quale si lamenta che la sentenza abbia equiparato il soggetto ultrasessantacinquenne all'inabile solo perché non opera più il collocamento, è manifestamente fondato. Recita il D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8 convertito in L. n.153 del 1988 in tema di assegni familiari che il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ... ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Ciò posto, il mero compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità, rilevando esso sul piano giuridico dell'iscrizione al collocamento ma non anche sul piano sanitario, che solo è preso in considerazione dalla norma richiamata (In tal senso, già si è pronunciata questa Corte con l'ordinanza Sez. 6 - L n. 13049 del 2013). Restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata deve dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, essere cassata, con rinvio alla medesima corte Ric. 2020 n. 05403 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -2- d'appello per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa e rinvia alla stessa corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso all'Adunanza camerale sei 17 ugno 2021. IL PRES Ir E Margherita 1