Cassation appeal dismissed as inadmissible because the correct remedy against a default judgment is opposition, not cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory opposition phase required by law before seeking cassation. The lower court had ordered the Ministry of Justice to pay €1,200 for unreasonable delay, and the applicant attempted to bypass the required opposition procedure. The court ruled that since the appeal targeted a default judgment rather than a collegial decision, the statutory remedy of opposition was the exclusive path, rendering the cassation request procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 ter, co. 5, 1. n. 89/2001; Art. 5 ter, co. 5, 1. n. 89/2001, as modified by D.L. n. 83/2012: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to first oppose a default judgment before the Court of Appeal, as the law strictly requires opposition as the prerequisite remedy for such decisions.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25190-2020 proposto da: INGUI' FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BENEDETTO INZERILLO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 277/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositato 1'01/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO. Ric. 2020 n. 25190 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riprendersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Palermo, in persona del Presidente della sezione Lavoro, accolta la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di €1.200,00 in favore di Francesco Inguì, nonché al rimborso delle spese legali, liquidate in complessive € 225,00; ritenuto che avverso la predetta statuizione Pingui propone ricorso per cassazione e che il Ministero della Giustizia con il controricorso chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per non avere l'inguì previamente esperito la fase dell'opposizione prevista dalla legge; considerato che il ricorso risulta palesemente inammissibile non essendo previsto il ricorso per cassazione avverso il decreto monitorio, il quale deve essere opposto innanzi alla competente corte d'appello, la quale decide, sempre con decreto, in sede collegiale e solo avverso il provvedimento di quest'ultima è consentito esperire il ricorso per cassazione (art. 5 ter, co. 5, 1. n. 89/2001, siccome modificata dal d.
1. n. 83/2012, conv. nella la 1. n. 134/2012); né una tale regola imposta dalla legge risulta scalfita dalla messe di precedenti di questa Corte indicate dal ricorrente con la memoria, trattandosi, all'evidenza, di ipotesi nelle quali il decreto ad essere aggredito con il ricorso per cassazione era quello collegiale, emesso a seguito dell'opposizione avverso il decreto monitorio; considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito ai sensi dell'art. 13, comrna 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 24 giugno 20021. Presidente n 25190/202