Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to special power of attorney dated same day as contested order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney was dated the same day as the contested administrative order, violating the requirement for posteriority. The applicant, Lleshi Gjok, challenged the border escort order issued by the Prefecture and Questura of Parma, arguing for the validity of his representation. The court ruled that the temporal coincidence and the broad scope of the attorney's powers rendered the document legally insufficient to establish a valid mandate for cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 cod. proc. civ.; The special power of attorney for a cassation appeal must be issued after the contested act; a date coinciding with the act fails to ensure the legal certainty of the lawyer's authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26593-2020 proposto da: LLESHI GJOK, domiciliato presso la cancelleria della COR LE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO SILVESTRINI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'IN LERNO, in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di PARMA , in persona del Questore in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controrkorrenti - avverso il provvedimento RG 2088/2020 del GIUDICE DI PACE di PARMA, depositato il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CLOTILDE PARISE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza depositata il 10-7-2020 il Giudice di Pace di Parma ha convalidato il provvedimento della Questura di Parma, emesso in data 9-7-2020 nei confronti di Lleshi Gjok, cittadino albanese, con il quale veniva disposto l'accompagnamento dello stesso alla frontiera, in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma nella stessa data (9-7-2020).
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Prefettura di Parma, rimasta intimata, e della Questura di Parma, che resiste con controricorso, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale.
3. In via pregiudiziale va dichiarato che il ricorso è inammissibile per invalidità della procura speciale alle liti. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ. la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva al provvedimento impugnato, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le tante da ultimo Cass.17901/2020).
Nel caso di specie, la procura alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso - peraltro privo di timbro di congiunzione-, reca la stessa data del provvedimento impugnato Ric. 2020 n. 26593 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- (10-7-2020). Ciò non consente di ritenere sufficientemente integrato il prescritto requisito della posteriorità del conferimento della procura speciale rispetto al provvedimento impugnato, risultando equivoca, a tale riguardo, la coincidenza del dato temporale tra rilascio della procura ed emissione dell'ordinanza del Giudice di Pace, considerato, altresì, che la stessa procura non solo non contiene il benché minimo riferimento all'ordinanza impugnata o al giudizio di cassazione, ma reca anche espressioni incompatibili con le attività processuali del giudizio di cassazione (quali quella di dare facoltà al difensore di chiamare in causa terzi e intimare precetto ed eseguirlo - cfr.
Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257; Cass., ord., 30/03/2018, n. 6070; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069).
4. Le spese di lite, nel rapporto processuale con la parte costituita, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla deve disporsi nei confronti della parte rimasta intimata. 5 . Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Questura di Parma delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €2.100, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2021 Il Pesidente Ityos `‘