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Ordinanza — n. 32373/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of the cassation request against the enforcement order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32373/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Falzarano's appeal inadmissible because the filing date of January 2020 exceeded the statutory deadline for cassation. Falzarano argued that the lower court erred in rejecting his opposition to the enforcement notice and miscalculated legal expenses, while the opposing parties did not appear. The court ruled that the appeal was untimely because the relevant procedural deadline did not apply to enforcement oppositions, rendering the request invalid regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; The appeal against an enforcement order is subject to the standard time limits for filing a cassation request, and the non-application of the holiday suspension period renders a late filing inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal enforcement order procedural deadline inadmissible appeal holiday suspension period istanza di ricusazione tardiva termine di sospensione revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 91, cod. proc. civ.
294 del 2018, erroneamente ritenuta prodotta tardivamente mentre era giudicato sopravvenuto; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod.
Art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 380 bis cod. proc. civ
Paolo Po ca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 27/04/2010, n. 9998
12 (Cass., 27/04/2010, n. 9998 richiamata da Cass., 22/10/2014, n.
Cass., 22/10/2014, n. 22484
9998 richiamata da Cass., 22/10/2014, n. 22484, a pag.
Cass., 12/06/2020, n. 11290
ex Cass., 12/06/2020, n. 11290, pag.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2368-2020 proposto da: FALZARANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA, 98, presso lo studio dell'avvocato MARIO MANZI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO BARBATO; - ricorrente - contro PERROTTA ANNA, PERROT 1A ANNUNZIATA; - intimate - avverso la sentenza n. 996/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 05/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Giovanni Falzarano ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha rigettato l'opposizione proposta dallo stesso al precetto intimatogli da Anna e Annunziata Perrotta, indicata come proposta per mancata enunciazione dell'intimazione di pagamento e del soggetto cui la stessa era rivolta, mancata determinabilità delle ragioni per cui era stata richiesta quella somma, mancata indicazione del termine minimo per adempiere di dieci giorni; nessuno si è difeso per le intimate:

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso che sarebbe rappresentato dalla deduzione di assenza dell'intimazione ad adempiere e dal difetto d'indicazione del soggetto cui la stessa sarebbe stata rivolta, ragioni di nullità insanabile dell'atto in parola; con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso che sarebbe rappresentato dalla cessazione della materia del contendere conseguente alla caducazione del titolo a séguito della sentenza, pacificamente divenuta irrevocabile, della Corte di appello di Napoli n. 294 del 2018, erroneamente ritenuta prodotta tardivamente mentre era giudicato sopravvenuto; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe liquidato spese in eccesso anche con riferimento alla fase istruttoria mai svolta trattandosi di controversia documentale e in diritto;

RG n 2368 del 2020 Cons. rel. Paolo Po ca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è inammissibile per tardività; la sentenza impugnata è infatti stata pubblicata il 5 giugno2019 e la notifica del ricorso per cassazione è del 3 gennaio 2020; nella fattispecie, però, non si applica la sospensione feriale, trattandosi pur sempre di opposizione esecutiva, così dovendo interpretarsi onnicomprensivamente l'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Cass., 27/04/2010, n. 9998 richiamata da Cass., 22/10/2014, n. 22484, a pag.

3) trattandosi di giudizi che hanno la medesima incidenza sul corso del processo coattivo anche se minacciato e non ancora in corso (arg. ex Cass., 12/06/2020, n. 11290, pag. 3, in ordine alla necessità di una rituale notificazione del precetto prima del pignoramento, che non resta sanata neppure dall'opposizione all'intimazione se non svolta prima di quello); non deve statuirsi sulle spese in mancanza di difese da parte delle intimate;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, O 8 NOV 2g21 IL CANCELLIER Vincenzo Pio Massim~