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Decreto — n. 32352/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by company against online platform due to plaintiff's withdrawal of lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 32352/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Uomini e Affari Srl, had challenged a second-instance judgment against Italiaonline SpA regarding a dispute over online content or services. Since the opposing party accepted the withdrawal, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws their appeal and the opposing party accepts it, the court must declare the proceedings extinguished without examining the substantive claims.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of withdrawal dismissal without merits compensazione nel fallimento restituzione e risarcimento prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
2426/2020 depositata in data 30.09.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

TO o i.0 R.G. 9097/2021 Roma, U ne". LULI sul ricorso proposto da: ssz- UOMINI E AFFARI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Ferraro e Caterina De Tilla, giusta mandato in atti; RICORRENTE Contro ITALIAONLINE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniele Iorio, giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano — n. 2426/2020 depositata in data 30.09.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pres. Adriana Doronzo DEPOGiTATO !N CANCRn IPMA oggi, ^ NOI!