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Ordinanza — n. 32195/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding creditors' right to accept inheritance when heir defaults on actio interrogatoria. Creditor's remedy applies to both renunciation and statutory decay. Appeal court omitted ruling on new oral will claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32195/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs against a lower court order authorizing creditors to accept an inheritance. The heirs argued that creditors should only be able to intervene when the heir renounces the inheritance, not when they simply fail to respond to an actio interrogatoria within the statutory period. The court held that the legal remedy under Article 524 of the Civil Code must apply equally to cases of default and renunciation to ensure equal treatment of creditors. Furthermore, the court dismissed the claim regarding an alleged oral will because the lower court correctly refused to rule on a new request presented solely at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 524 c.c.; Art. 481 c.c.: The remedy provided by Article 524 of the Civil Code for creditors to accept an inheritance in the name of the heir applies equally when the heir fails to respond to an actio interrogatoria, not only when the heir renounces the inheritance.

Parole chiave

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creditors acceptance inheritance actio interrogatoria default statutory decay inheritance appellate new request equal treatment creditors diritti degli eredi successione legittima responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 524 c.c.
Il Tribunale, dichiarata la falsità di tale testamento su querela di falso proposta dagli attori, ha autorizzato gli istanti, ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare, in nome e luogo di Arvigo Paolo, l'eredità di Cagnin Angela.
Art. 481 c.c.
sia utilizzabile dai creditori soltanto in presenza di una rinunzia "formale" oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell' adio interrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell'art.
Art. 480 c.c.
19-05-2021 3Lf -3- di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass.
Art. 158 c.p.c.
Con il primo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 158 c.p.c., in quanto pronunciata da un giudice ausiliario.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P .R.
art. 524 c.c
Il Tribunale, dichiarata la falsità di tale testamento su querela di falso proposta dagli attori, ha autorizzato gli istanti, ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare, in nome e luogo di Arvigo Paolo, l'eredità di Cagnin Angela.
art. 158 c.p
Con il primo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 158 c.p.c., in quanto pronunciata da un giudice ausiliario.
art. 481 c.c
sia utilizzabile dai creditori soltanto in presenza di una rinunzia "formale" oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell' adio interrogatoria ex art. 481 c.c.
art. 480 c.c
19-05-2021 3Lf -3- di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7735/2007
Cass. n. 15664/2020
Cass. n. 7951/2010
Cass. n. 6094/2006
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13595-2020 proposto da: ARVIGO PAOLO, ARVIGO ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PANICO 72, presso lo studio dell'avvocato EUTIMIO MONACO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA D'ANGELO, MATTEO NOVELLI, MARCO SAVIOTTI; - ricorrenti - contro CINGARI JUAN CARLOS, CANTINI CINGARI GIOVANNI, CINGARI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTINA RONCALLO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 66/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Per quanto interessa in questa sede la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado intervenuta nella causa promossa da Cingari Juan Carlos, Cantini Cingari Giovanni, Cingari Claudio nei confronti di Arvigo Paolo. Gli attori, deducendo di essere creditori del convenuto, avevano chiesto di essere autorizzati ad accettare, in nome e luogo del loro debitore, l'eredità di Cagnin Angela. Gli attori avevano precisato che la domanda si giustificava in quanto il convenuto, chiamato alla successione in quanto figlio della Cagnin, non aveva risposto all' actio interrogatoria esperita nei suoi confronti dai creditori, avendo quindi perduto il diritto di accettare l'eredità.

Nel giudizio di primo grado era intervenuta Arvigo Elena, figlia del convenuto, la quale aveva fatto valere l'esistenza di un testamento olografo della defunta, che la nominava erede universale. Il Tribunale, dichiarata la falsità di tale testamento su querela di falso proposta dagli attori, ha autorizzato gli istanti, ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare, in nome e luogo di Arvigo Paolo, l'eredità di Cagnin Angela. La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza. Per la cassazione della decisione Arvigo Elena e Arvigo Palo hanno proposto ricorso affidato tre motivi.

Con il primo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 158 c.p.c., in quanto pronunciata da un giudice ausiliario. Con il secondo motivo essi denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 524 c.c.: si sostiene che la norma consente ai creditori l'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte del chiamato e non anche della decadenza derivante dall'inutile decorso del termine accordato al chiamato ai sensi dell'art.481 c.c. Con il terzo motivo, infine, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo. La Corte d'appello non ha pronunziato sulla domanda con la quale Arvigo Paolo, con la comparsa di costituzione in appello, Ric. 2020 n. 13595 sez.

M2 - ud. 19-05-2021 -2- aveva chiesto accertarsi l'esistenza di un testamento orale con il quale la defunta aveva istituito erede Arvigo Elena. Cingari Juan Carlos, Cantini Cingari Giovanni, Cingari Claudio hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria. Il primo motivo è infondato. La questione di costituzionalità della norma, che consente la partecipazione dei giudici ausiliari nei giudizi d'appello, è stata definita dalla Corte costituzionale nel senso che sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorati, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello.

Le quali, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel ( Coli. rispetto dei principi costituzionaliTeost. n. 41 del 2021). È infondato anche il secondo motivo. È controverso se il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. sia utilizzabile dai creditori soltanto in presenza di una rinunzia "formale" oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell' adio interrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c. ovvero nel caso di maturata prescrizione.

Pur trattandosi di questione dibattuta in dottrinaisi rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva, quanto meno con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 c.c. allorquando il diritto Ric. 2020 n. 13595 sez. M2 - ud. 19-05-2021 3Lf -3- di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass. n. 15664/2020). A tale orientamento occorre dare continuità.

Il rimedio, previsto dall'art.524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. In quanto all'obiezione formulata nel ricorso, fondata sulla natura eccezionale della norma, è del tutto condivisibile il rilievo, proposto in dottrina che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento (2,0 singolare, è affucibile al principio di organizzazione del sistema.

Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio al caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria. Il terzo motivo è inammissibile. Sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto è censurata la mancata decisione su una domanda proposta solo in grado d'appello. Si tratterebbe al limite di omessa pronuncia, solo che «il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa» (Cass. n. 7951/2010; n. 6094/2006).

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P .R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto". Ric. 2020 n. 13595 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -4-

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2021. Il Preside