Italian Supreme Court dismisses appeal claiming division project discussion was mandatory under Art. 789 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Maria Carfagna's appeal against a second-instance judgment confirming a court-ordered property division. The appellant argued that the first-instance judge violated Article 789 of the Code of Civil Procedure by failing to schedule a hearing to discuss the technical expert's division proposal before issuing the final sentence. The court rejected this claim, ruling that when parties explicitly exclude the possibility of a consensual settlement by requesting a hearing on conclusions, the formal discussion of the division project is not required. Consequently, the decision to divide the property by judgment without a specific project discussion hearing was deemed legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 789 c.p.c.; nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art.789 c.p.c. quando le parti abbiano escluso la possibilità di una chiusura consensuale, rendendo superflia la fissazione dell'udienza di discussione del progetto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 12126-2020 proposto da: CARFAGNA MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI PIO DE GIOVANNI in virtù di mandato in calce al ricorso; - ricorrente - contro CARFAGNA LEONARDO, CARFAGNA BONIFACIO, CARFAGNA RAFFAELE; - intimati - avverso la sentenza n. 352/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Carfagna Maria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari, la quale ha confermato la sentenza di primo grado resa nella causa di divisione promossa da Carfagna Leonardo, Carfagna Bonifacio e Carfagna Raffaele nei confronti della ricorrente.
Il tribunale aveva operato la divisione in quattro quote uguali come individuate dal consulente tecnico, attribuendole a ciascuno dei quattro condividenti. La Corte d'appello, adita dalla Carfagna Maria, ha rigettato l'impugnazione da questa proposta. L'appellante aveva censurato la decisione, denunciando che la divisione era stata definita dal primo giudice con sentenza, senza la preventiva fissazione dell'udienza di discussione del progetto predisposto dal consulente tecnico. Il ricorso è proposto sulla base di un solo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 789 c.p.c.
Si sostiene che il deposito del progetto e la successiva fissazione di discussione del medesimo costituiscono adempimenti che non possono essere omessi, in quanto funzionali all'eventuale definizione non contenziosa della divisione. Si fa notare che la definizione della divisione con sentenza implica che sul progetto depositato siano sorte contestazioni che ne abbiano impedito l'approvazione da parte del giudice istruttore. Carfagna Leonardo, Carfag-na Bonifacio, Carfagna Raffaele sono rimasti intimati. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorso è infondato. La Corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha sottolineato che, dopo il deposito della consulenza tecnica, le parti, inclusa l'appellante, attuale ricorrente, chiesero fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Tale considerazione rende applicabile, nella specie, il seguente principio, rispetto al quale la decisione impugnata è del tutto conforme: «nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art.789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione Ric. 2020 n. 12126 sez.
M2 - ud. 19-05-2021 -2- dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria» (Cass. n. 242 del 2010; n. 13621/2017).
Si deve ancora aggiungere, in termini generali, sulle obiezioni avanzate dalla ricorrente, che «la mancata discussione del progetto di divisione da parte dei condividenti dà luogo ad una nullità relativa, la quale - come tale non è rilevabile d'ufficio, può essere eccepita, solo nel primo atto o nella prima difesa successivi, dalla parte interessata che non abbia dato causa» (Cass. n. 1559/1968). È stato anche chiarito che non ricorre nullità del provvedimento qualora, nel giudizio divisorio, la divisione sia disposta dal tribunale con sentenza, avente la natura dell'ordinanza di cui all'art. 798, comma 3, c.p.c. anziché dal giudice istruttore con sua ordinanza (Cass. n. 3262/1987).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto". Ric. 2020 n. 12126 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3-
P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2021. Il Presidente c2044 o 44-0 DEPOSITATO IN ANCELLERIA EciLO