Cassation court dismisses appeal regarding tacit inheritance acceptance via cadastral transfer deed. The court upholds the lower court's finding of tacit acceptance based on historical records. The decision confirms that such deeds constitute valid acceptance of inheritance. The court rejects the claim that the deed lacked proper intent analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the heirs against the Court of Appeal's decision confirming tacit inheritance acceptance. The lower court found that the cadastral transfer deed executed by the deceased's heir, Canzi Rosa Bianca, constituted valid acceptance of the inheritance. The court rejected the heirs' argument that the deed did not prove the specific intent to accept the inheritance, ruling that the historical records sufficiently demonstrated the deed was performed in her name and interest. Consequently, the appeal was rejected, and the heirs were ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 476 c.c.; The cadastral transfer deed executed by an heir, performed in their name and interest based on historical records, constitutes valid tacit acceptance of inheritance, even without explicit declaration of intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 11855-2020 proposto da: GALBIATI GIANLUCA, GALBIATI M. GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA DONNINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO MARASCHI; - ricorrenti- contro POP NPLS 2019 S.r.l., quale cessionaria della BANCA DI PIACENZA SOC. COOP PER AZIONI e per esse la mandataria PRELIOS CREDITI SOLUTIONS S.p.A., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Marta Della Enne; DorD \ »45 Eri,' 5 -controficorrente- GALBIATI MARCO, GALBIATI PIERCARLO; - intimati - avverso la sentenza n. 5243/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda della Banca Popolare di Piacenza nei confronti di Galbiati Maria Gabriella e Galbiati Gian Luca. La Banca attrice, la quale aveva sottoposto a pignoramento beni pervenuti ai convenuti per successione di Canzi Rosa Bianca, la quale li aveva a sua volta acquistati quale erede di Galbiati Giuseppe, aveva chiesto accertarsi, al fine della continuità delle trascrizioni, l'avvenuto acquisto dei beni pignorati da parte dei debitori in forza della duplice successione.
Integrato il contraddittorio nei confronti degli altri chiamati, il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte; esso aveva negato che fosse stata tacitamente accettata l'eredità di Galbiati Giuseppe da parte di Canzi Rosa Bianca. La Corte d'appello, adita dalla Banca, ha accolto in toto la domanda. In particolare, ha ravvisato l'accettazione tacita dell'eredità, da parte di Canzi Rosa Bianca, nell'avvenuta voltura catastale dei beni pignorati. Per la cassazione della sentenza Galbiati Maria Gabriella e Galbiati Gianluca hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denunciano la violazione dell'art. 476 c.c. Si sostiene che la Corte d'appello ha riconosciuto che la voltura catastale dell'immobile ereditario costituiva atto di accettazione tacita dell'eredità, senza compiere la dovuta indagine sulla effettiva intenzione del chiamato.
POP NPLS 2019 S.r.l., quale cessionaria della Banca Popolare di i Piacenza Soc. Coop per azioni e per esse la mandataria Prelios Crediti Solutions S.p.A., ha resistito con controricorso. Galbiati Marco e Galbiati Piercarlo sono rimasti intimati. Ric. 2020 n. 11855 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorso è infondato. La Corte d'appello, con apprezzamento in fatto, ha accertato che la voltura catastale degli immobili ereditari fosse riferibile anche a Canzi Rosa Maria, discendendone da ciò l'applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la voltura catastale appartiene all'ampia casistica giurisprudenziale in cui è riconosciuta la ricorrenza di un'accettazione tacita (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
È vero che in materia occorre tenere conto di un ulteriore e concorrente principio stabilito da questa Suprema corte, secondo cui l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum geslio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017).
La Corte d'appello, nel riconoscere l'avvenuta accettazione tacita in conseguenza della voltura catastale dell'immobile ereditario, oggetto di pignoramento, ha avuto ben presente tale ulteriore principio. Infatti, in esito all'esame dei certificati storici catastali, essa ha ritenuto raggiunta la prova che la pratica di volturazione, "a prescindere dall'irrilevante accertamento circa l'identità del soggetto" che materialmente l'aveva curata era stata eseguita "certamente anche nel nome e nell'interesse di Canzi Rosa Maria". Ric. 2020 n. 11855 sez.
M2 - ud. 19-05-2021 -3- Nella decisione nel suo complesso, pertanto, non si rinvengono errori logici o giuridici. L'apprezzamento, circa la ricorrenza di una fattispecie di tacita accettazione di eredità, integrando un tipico apprezzamento rimesso al giudice di merito, è incensurabile in questa sede (Cass. n. 3950/1976; n. 2663/1999; n. 12753/1999 n. 4843/2019). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese in favore della controricorrente. Nulla sulle spese rispetto agli intimati. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2021. Il Prfsidente DEPOSITATO IN C NC