Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding correction of court order naming the winning party for costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's order to correct the judgment by naming the winning party was legally sound. The appellants argued they were not summoned for the correction procedure, but the court found the notification to the bankruptcy estate sufficient since the bankrupt entity was also a party. Consequently, the court determined the appellants had no legal interest in contesting the correction, which only solidified their benefit of avoiding cost liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if no legal interest exists to contest a correction, even if the appeal is meritorily founded, to filter inconsistent requests.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38586-2019 proposto da: GIUSEPPINA GIANQUINTO, GIOVANNA GIANQUINTO, in proprio e quali legali rappresentanti pro tempore della SOCIETA' COSTRUZIONI SUD E.E. SRL, nonché quali eredi di Giaquinto Girolamo, LO BUE FRANCESCA, quale erede di Giaquinto Girolamo, CATALANO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO, 3, presso lo studio dell'avvocato ALVISE VERGERIO DI CESANA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PUZAR BRANKA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA PAGLIACCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO CUSUMANO; - controricorrente - avverso la della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/10/2019 k ‘zi 2 cc S'i' udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza di cui epigrafe, accolta l'istanza avanzata da Puzar Branka, dispose che nel corpo della motivazione e in quello del dispositivo della sentenza depositata dalla medesima Corte il 18/12/2012 (appellante Puzar Branka, appellato e appellante incidentale Fallimento di Ricotta Carmelo & C., appellati contumaci Catalano Salvatore, Costruzioni Sud E.E. s.r.l. e Gianquinto Girolamo) fosse specificato il nome della parte, da identificarsi in Puzar Branka, a favore della quale, in quanto vincitore, fossero da liquidare le spese, siccome già determinate in sentenza; - specifica l'ordinanza ricorrere l'ipotesi della correzione poiché nella sentenza in parola, <<in motivazione, in ordine alla regolamentazione delle spese si dice "Considerato l'esito complessivo del giudizio, che si è concluso con il rigetto della domanda proposta dal catalano e raccoglimento di quella riconvenzionale di nullità (n.d.r.: proposta dal Puzar) i convenuti vanno condannati, in solido al pagamento delle spese di lite...”; che la mancata indica ione dell'appellante, parte vittoriosa, quale soggetto in favore del quale è stata disposta la condanna alle spese appare frutto di mera dimenticanza>>;
Ric. 2019 n. 38586 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -2- ritenuto che Giuseppina Gianquinto e Giovanna Gianquinto in proprio e nella qualità di rappresentanti legali della Costruzioni Sud E.E. s.r.1., Francesca Lo Bue e Salvatore Catalano propongono ricorso avverso l'ordinanza in premessa sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, e che Puzar Branka resiste con controricorso; considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione dell'art. 288 cod. proc. civ., assumendo l'irritualità del procedimento di correzione per non essere stati evocati in esso, che conviene trattare per primo a cagione della sua logica priorità, è manifestamente destituito di giuridico fondamento, stante che dalla sentenza oggetto della correzione in atti consta che l'unica parte costituitasi nel giudizio d'appello fu il Fallimento, nel mentre Catalano Salvatore, la s.r.l.
Costruzioni Sud E.E. s.r.l. e Girolamo Gianquinto restarono contumaci, di talché correttamente il ricorso per la correzione era stato notificato al solo Fallimento; considerato che il primo, il terzo e il quarto motivo, con i quali i ricorrenti lamentano non ricorrere l'ipotesi della correzione, poiché parte vincitrice era anche il Fallimento e, quindi, non era dato comprendere perché mai le spese fossero state liquidate in favore del solo Puzar, nonché la preclusione da giudicato, per avere il Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, escluso potersi individuare dal solo dispositivo <<i l soggetto a favore del quale è stata diiposta la condanna alle .pese>>, risultano palesemente inammissibili, non emergendo alcun apprezzabile giuridico interesse in capo ai ricorrenti a contestare la correzione, dalla quale non traggono alcun nocumento, e anzi vedono consolidarsi il beneficio di non essere stati condannati a rifondere le spese anche al Fallimento;
Ric. 2019 n. 38586 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -3- considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del con-irna 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; Ric. 2019 n. 38586 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -4- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 1