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Ordinanza — n. 32145/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32145/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32145/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12162-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro MANNARA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUVERETO 240, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA SORRENTINO, che la rappresenta e difende; - controrkorrente- avverso la sentenza n. 502/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'Avv. Assunta Mannara non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata, per l'anno 2010, per avere prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense; la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), mentre, nel caso di specie, il reddito prodotto dalla professionista, in relazione all'anno oggetto di causa, era stato inferiore a detta soglia; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura; l'avvocato ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; parte controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di censura, l'INPS -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge Ric. 2020 n. 12162 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. dalla legge nr. 111 del 2011), della legge nr. 247 del 2012, art. 21, comma 8 e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata; il ricorso è fondato nei termini che seguono; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021); dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono Ric. 2020 n. 12162 sez. ML - ud. 20-05-2021 -3- all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.); tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Salerno che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche, in motiv., Cass. nr. 11003 del 2021, resa in fattispecie analoga), ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo; non essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 20 mngio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 5 NO\1 2921 •Y», ----------------------------- IL CANCELLIERE E A)

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art. 380 bis cod.proc.civ; Ordinanza — n. 32145/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 502/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'Avv. Assunta Mannara non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata, per l'anno 2010, per avere prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense; la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), mentre, nel caso di specie, il reddito prodotto dalla professionista, in relazione all'anno oggetto di causa, era stato inferiore a detta soglia; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura; l'avvocato ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; parte controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di censura, l'INPS -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge Ric. 2020 n. 12162 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. dalla legge nr. 111 del 2011), della legge nr. 247 del 2012, art. 21, comma 8 e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata; il ricorso è fondato nei termini che seguono; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021); dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono Ric. 2020 n. 12162 sez. ML - ud. 20-05-2021 -3- all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.); tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Salerno che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche, in motiv., Cass. nr. 11003 del 2021, resa in fattispecie analoga), ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo; non essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 20 mngio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 5 NO\1 2921 •Y», ----------------------------- IL CANCELLIERE E A)

Parole chiave

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tassa d'iscrizione nel registro imputazione dei contributi supplemento per l'integrazione non soggetto all'obbligo di registrazione adesione all'assicurazione sociale contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod.proc.civ
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