Cassation court dismisses appeal confirming territorial jurisdiction when defendant fails to contest specific forum criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alto Sele SRL and Marino Tartaglia against the Tribunal of Potenza's decision on territorial jurisdiction. The defendants had raised an objection claiming the Tribunal of Salerno was competent, but they did not specifically contest the criteria determining the forum, such as the place where the obligation arose. The court ruled that since the objection was insufficiently detailed regarding the specific determinative factors, the Tribunal of Potenza correctly maintained its jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 cod. proc. civ.; Art. 20 cod. proc. civ.: An exception of territorial incompetence is inadmissible if the opposing party fails to specifically contest the criteria determining the forum, as competence must be assessed based on the plaintiff's pleadings unless a formal exception is raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 32179-2020 proposto da: ALTO SELE SRL DI TARTAGLIA MARINO, in persona del legale rappresentante pro tempore„ e MARINO TARTAGLIA in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocao ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO 1ELUCCI, - ricorrenti - contro CEMENTERIA COSTANTINOPDLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 83, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MARAZZITA, rappresentata 'e difesa dall'avvocato CARMELA DI TOLVE; - resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 867/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 20/11/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di CassaziDne, in camera di consiglio, respinga il ricorso per regolamento di competenza. Considerato che: con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società Alto Sele S.r.l. di Tartaglia Marino e, in proprio, Marino Tartaglia, convennero, innanzi al Tribunale di Potenza, la società Cementeria Costantinopoli per quanto rileva in questa sede, preliminarmente gli opponenti éccepirono l'incompetenza te•ritoriale del Tribunale di Potenza, che aveva concesso il decreto inT.Intivo opposto, per essere competente il Tribunale di Salerno; all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2020 il Giudice, «ritenuta idonea a definire il giudizio l'eccezione d'incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente nell'atto di opposizione», fissò con ordinanza udienza di precisazione delle conclusioni; trattenuta la causa in de:isione, il Tribunale di Potenza emise la «sentenza non definitiva» n. 867/2020, con cui rigettò l'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza sollevata dagli opponenti, in quanto irrituanente proposta, non avendo questi specificamente contestato tu:ti i possibili criteri determinativi della competenza, e in particolare ,.;uello del foro del luogo in cui era sorta l'obbligazione;
Ric. 2020 n. 32179 sez. M3 - ud. 26-05-20; -2- avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per regolamento di competenza la società Alto Sele S.r.l. di Tartaglia Marino e Marino Tartaglia in proprio; ha resistito con controricorso la Cementeria Costantinopoli s.r.I.; il Pubblico Ministero presso al Procura Generale della Corte di cassazione ha chiesto respingersi il ricorso. i ricorrenti hanno depositato memoria; rilevato che: il Tribunale ha adottato il 2rovvedimento impugnato con la forma della sentenza anziché quella di ordinanza, prescritta dall'art. 279, comma primo, c.p.c. come mcdificato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, per i provvedimenti con cuí vengono decise le sole questioni di competenza ma tale inosservanza del requisito di forma è irrilevante, ai fini dell'impugnabilità de provvedimento all'esame mediante regolamento ex art. 42 c.p.c., trattandosi di provvedimenti di analogo contenuto decisorio (Cass., rd., 26/01/2016, n. 1400) e ciò in ossequio al principio (c.d. :Iella prevalenza della sostanza sulla forma), in forza del quale, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza decisoria ovvero di ordinanza interlocutoria, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effett; giuridico che esso è destinato a produrre (Cass., sez. un., n. 25837/2007;
Cass. 19/12/2014, n. 27127; Cass., ord., 19/02/20:1 8, n. 3945); né la qualificazione del provvedimento, da parte del giudice, quale "non definitivo" è ostat va alla proposizione del regolamento di competenza, in quanto il Trtunale, nel disattendere l'eccezione proposta dagli opponenti, ha rimesso la causa in decisione e invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni e risulta, inoltre, dal tenore del provvedimento, ;1.•e quel Giudice, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha pteso procedere ad una valutazione che Ric. 2020 n. 32179 sez.
M3 - ud. 26-05-2021 -3- reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. (Cass., ord., 5/05/2021, n. 11742; Cass., ord., 7/06/2017, n. 14223; Cass., ord., 12/10/2016, n. 20608; Cass., ord., 22/10/2015, n. 21561; Cass., Sez. un., ord., 29/09/2014, n. 20449); il regolamento di competenza all'esame può, pertanto, ritenersi ritualmente proposto; lo stesso, tuttavia, risulta infondato; la presente controversia è stata instaurata dall'odierna parte resistente, asserita creditrice del pagamento di una somma di denaro in esecuzione di un contratto di fornitura di materiali;
è orientamento consolidàto che la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ.; l'incompletezza della formulaz!one dell'eccezione è controllabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass., ord., 1»i6/06/2011, n. 13202;
Cass., ord., 22/11/2007, n. 24277); in particolare, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di teccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle cir9)stanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, l'eccezione essere rigettata, restando, per reffetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del Ric. 2020 n. 32179 sez.
M3 - ud. 26-05-202. -4-- giudice adito (Cass., oni.,18/06/2019, n. 16284; Cass., ord.,3/07/2018, n. 17311); nella citazione in opposizicne a decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno contestato la competenza del Tribunale di Potenza per essere competente il Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., essendo la sede della società debitrice, Alto Sele S.r.l., situata in Colliano, nel circondario di quest'ultimo Tribunale; ai sensi dell'art. 18 cod. proc. civ., essendo la reidenza di Marino Tartaglia situata nel medesimo comune; infine, bi sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., essendo individuato il luogo di presunta consegna dei materiali sempre nel comune di Colliain; gli opponenti hanno rile iato, inoltre, la carenza di qualunque accordo tra le parti, onde escludere l'inesistenza di clausole derogatorie della competenza rilevanti ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ.; gli opponenti non hannc? invece eccepito alcunché rispetto al criterio di cui all'art. 20 cod. , proc. civ. prima parte, secondo cui la competenza territoriale per l(f cause relative a diritti di obbligazione può essere facoltativamente radicata innanzi al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione;
è corretta, pertanto, la st'atuizione del Tribunale di Potenza, che ha ritenuto inammissibile l'eccezione d'incompetenza proposta dagli odierni ricorrenti; resta irrilevante, come pure osserva il Pubblico Ministero, il fatto che la difesa degli opponenti, nel merito, avesse contestato l'esistenza del contratto: tale circostanza, attenendo appunto al merito della controversia, nor r può incidere sulla determinazione della competenza, la quale, consistendo in un presupposto processuale, deve essere determinata sulla base delle prospettazioni della parte / attrice, salva la proposizione A una rituale eccezione d'incompetenzaf Ric. 2020 n. 32179 sez.
M3 - ud. 26-05-20 -5- che, nel caso di specie, per le ragioni di cui si è detto, è mancata) (v. Cass., ord., 16/07/2020, n. 15254; alla luce delle ragioni sopra espresse, il proposto ricorso per regolamento di competenzz, va rigettato, con conferma della competenza del Tribunale di Pptenza; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussisCriza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della t ?.gge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di :ontributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/0, 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza del Tribunale di Potenza; condanna i ricommti, in solido, al pagamento, in favore della resistente, delle spese tel presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per czmpensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, zomma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introcotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, d atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolc di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema, di Cassazione, il 26 maggio 2021. 9\i DEPOSI