Ordinanza — n. 32076/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 8718-2020 proposto da: FERRAMENTA CANTERI 2 DI CANTERI MONICA E PECCI ANTONIO SNC , in persona del legale rappresentante pro tempore, CANTERI MONICA, PECCI ANTONIO,,elettivamente domiciliati ce in ROMA, PIAZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BARBUTO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CIALONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato MAURO RECANATESI, che la rappresenta e difende; FALLIMENTO N. 15/2019 DI FERRAMENTA CANTIERI 2 SNC DI CANTIERI MONICAE PECCI ANTONIO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA \s, ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA CAIAFA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA SIRNA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 342/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32076/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il generico motivo di censura della sentenza gravata proposto dai ricorrenti risulta inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in una mera richiesta di riesame dell'analisi fattuale che è preclusa in questa sede. Infatti la Corte di Appello di Roma nella sentenza gravata correttamente ha affermato l'esistenza del requisito di cui all'art.5 L.F in quanto ha rilevato l'esistenza di un quadro indiziario univoco e concordante dello stato di impotenza funzionale, non transitoria, della società fallita di soddisfare le proprie obbligazioni.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8718-2020 proposto da: FERRAMENTA CANTERI 2 DI CANTERI MONICA E PECCI ANTONIO SNC , in persona del legale rappresentante pro tempore, CANTERI MONICA, PECCI ANTONIO,,elettivamente domiciliati ce in ROMA, PIAZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BARBUTO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CIALONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato MAURO RECANATESI, che la rappresenta e difende; FALLIMENTO N. 15/2019 DI FERRAMENTA CANTIERI 2 SNC DI CANTIERI MONICAE PECCI ANTONIO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA \s, ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA CAIAFA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA SIRNA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 342/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARINA MELONI. Ric. 2020 n. 08718 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -2- FATTI DI CAUSA Con ricorso per cassazione la Ferramenta Canteri 2 di Canteri Monica Snc ed i Sigg. Canteri Monica e Pecci Antonio censurano la sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 342/2020 in data 17/1/2020 la quale confermò la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Civitavecchia nr.17/2019 che aveva dichiarato il fallimento dei ricorrenti, poi confermato dalla Corte di Appello in sede di gravame, stante l'esistenza dei presupposti costituiti dallo stato di insolvenza della società.
La Corte di Appello di Roma aveva rigettato l'appello, volto ad ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la Ferramenta Canteri 2 di Canteri Monica Snc ed i Sigg. Canteri Monica e Pecci Antonio affidato ad un motivo e memoria. Il Fallimento di Ferramenta Canteri 2 di Canteri Monica Snc di Canteri Monica e Pecci Antonio resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art.5 Legge Fallimentare in relazione all'art. 360 nr. 3 cpc, perché la Corte ha ritenuto erroneamente presenti i requisiti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Il generico motivo di censura della sentenza gravata proposto dai ricorrenti risulta inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in una mera richiesta di riesame dell'analisi fattuale che è preclusa in questa sede. Infatti la Corte di Appello di Roma nella sentenza gravata correttamente ha affermato l'esistenza del requisito di cui all'art.5 L.F in quanto ha rilevato l'esistenza di un quadro indiziario univoco e concordante dello stato di impotenza funzionale, non transitoria, della società fallita di soddisfare le proprie obbligazioni.
La Corte di Appello territoriale, infatti, ha rilevato la conclamata necessità di ricorrere al credito il che è un chiaro sintomo dell'incapacità dell'impresa incapace di produrre beni con un margine di redditività tale da poter sopperire alle esigenze dell'impresa stessa. Inoltre la società fallita ha debiti nei confronti del creditore procedente di euro 45.000,00, iscrizione di 22 protesti per l'importo di euro 22.500,00 nonché un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e riscossione di euro 168.421,00. Riguardo quest'ultimo i ricorrenti affermano di aver richiesto la definizione agevolata con importo ridotto e possibilità di pagamento rateale e che in ogni caso i soci illimitatamente responsabili sono in possesso di un cospicuo patrimonio immobiliare capace di far fronte all'esposizione debitoria e soddisfare i creditori insinuati.
Le difese esposte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, tuttavia, confermano lo stato di decozione dell'impresa, così come era stato accertato dal Tribunale nel dichiarare il fallimento dei ricorrenti. Deve pertanto essere rigettato il ricorso proposto dalla Ferramenta Canteri 2 di Canteri Monica Snc e dai Sigg. Canteri Monica e Pecci Antonio, condannando i predetti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio a favore del controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente, che si liquidano in euro 5.600,00 complessive oltre euro 100,00 per spese generali, oltre iva e cap come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma l bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/1 sezione della Corte di Cassazione il 9/6/2021 Il Presidente Dott. acinto Bis fi,ni le'o• DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, /~I L CANCELLA E ESPERTO Maria Anta hi CORTE Sk_ .1.::‘1.A Di CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE CAni..Qt-cw‘AL (2-zsm out-ArN9.tviz:(I m 2)3coe-qz-z- Ai\mttecezità, A:e, 0144 121 011->ìnryu, c.rusutz-îorv-x. r\A-Ri wAi)-t1 ot:2tsp,z)(A0 D\k. g,)-(11 iicomobr\rmov cALL JJ utki- iu) 91Stnn)INAT,, A N1 Uf1,0 5, fo- Do 00 2jUr(12 AOD iOD 75. 0)-->( ( St_ C. Ck.r . (A:wsamvs coNATLDIt',c07)coijR. c( OM ofc, coal-D-2--ou\A1( aes,NA To;rrists., vou. kikh: Avv,To Rte-cezm