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Ordinanza — n. 32069/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32069/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32069/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10607-2020 proposto da: ORSOGNA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avv. CARLO DEL MISTO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro CORVELLI MICHELINA, ORSOGNA PASQUALE, ORSOGNA ROSANNA, ORSOGNA ALFONSO; -intimati - avverso la sentenza n. 2239/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Foggia definì la causa di divisione relativa a una unità immobiliare in Castelvecchio di Puglia, in comproprietà per 5/6 di Orsogna Domenico Bruno e per il restante sesto, collettivamente, di Corvelli Michelina, Orsogna Pasquale, Orsogna Rosanna, Orsogna Alfonso, quali aventi causa di Orsogna Lorenzo, attribuendo la cosa comune per intero a Orsogna Domenico Bruno, che fu convenuto in giudizio dagli altri comproprietari per lo scioglimento della comunione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32069/2021 — snciv · Corte di Cassazione: In effetti il ricorrente censura anche la statuizione assunta in grado d'appello su questo aspetto, ma anche tale ulteriore censura è inammissibile. È stato precisato che l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti Ric. 2020 n. 10607 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass. n. 1562/2021; n. 19174/2916).

Parole chiave

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spese di ristrutturazione deduzione delle spese di manutenzione di immobili restituzione di fondo recupero dei costi risarcimento del danno diritto alla riparazione dell'opera
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10607-2020 proposto da: ORSOGNA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avv. CARLO DEL MISTO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro CORVELLI MICHELINA, ORSOGNA PASQUALE, ORSOGNA ROSANNA, ORSOGNA ALFONSO; -intimati - avverso la sentenza n. 2239/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Foggia definì la causa di divisione relativa a una unità immobiliare in Castelvecchio di Puglia, in comproprietà per 5/6 di Orsogna Domenico Bruno e per il restante sesto, collettivamente, di Corvelli Michelina, Orsogna Pasquale, Orsogna Rosanna, Orsogna Alfonso, quali aventi causa di Orsogna Lorenzo, attribuendo la cosa comune per intero a Orsogna Domenico Bruno, che fu convenuto in giudizio dagli altri comproprietari per lo scioglimento della comunione.

Il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale del convenuto, di vedersi rimborsato le spese sostenute per la ristrutturazione della cosa comune. Il primo giudice, al riguardo, rilevò di dover decidere allo stato degli atti, perché il convenuto non aveva reso disponibile il proprio fascicolo al momento della decisione. La Corte d'appello di Bari, adita da Orsogna Domenico Bruno, ha confermato la decisione. Essa ha rilevato:

a) che il convenuto non aveva assolto neanche in appello all'onere di depositare il fascicolo;

b) che l'importo, indicato dal consulente tecnico quale costo della ristrutturazione dell'immobile, non si giustificava in rapporto agli accertamenti compiuti;

c) che non poteva darsi corso alla richiesta di aggiornamento della stima dell'immobile, avanzata nel grado dall'appellante, in quanto fondata su affermazioni astratte e generiche. Per la cassazione della sentenza Orsogna Domenico ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, sulla decisione allo stato degli atti in assenza del fascicolo di parte, non ha indagato sulle cause della mancanza del fascicolo, supponendo, contrariamente al vero, che il fascicolo fosse stato ritualmente ritirato e non depositato.

La Corte d'appello, a sua volta, ha supposto, contrariamente al vero, che il fascicolo non fosse stato depositato in grado d'appello. Al contrario esisteva nel fascicolo telematico della causa n. 1644/2017, la memoria istruttoria depositata in primo grado, corredata dai documenti che fornivano la prova dei costi sostenuti dall'appellante, attuale ricorrente, per la ristrutturazione della cosa comune. Ric. 2020 n. 10607 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- Con il secondo motivo si censura, sotto complessa rubrica, la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha supposto che la somma di € 32.822,00, indicata dal consulente tecnico, esprimesse il costo degli interventi di ristrutturazione.

Tale importo, diversamente, esprimeva, in base alla valutazione dell'esperto, la differenza fra il valore dell'immobile attuale e quello precedente l'intervento di ristrutturazione. Il che voleva dire che la ristrutturazione, operata dall'attuale ricorrente, era un fatto oggettivamente verificato. Con il motivo in esame si rimprovera ancora alla Corte d'appello di non avere disposto un aggiornamento della stima dell'immobile comune, che si era notevolmente deprezzato rispetto al valore attribuito dal consulente tecnico nominato dal Tribunale. Corvelli Michelina, Orsogna Pasquale, Orsogna Rosanna, Orsogna Alfonso sono rimasti intimati.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. Il primo motivo è inammissibile. Quanto alle censure sul mancato rilievo, da parte della Corte d'appello, dell'errore commesso dal primo giudice nell'assumere la decisione allo stato degli atti, esse sono chiaramente irrilevanti, in quanto prive di incidenza sulla decisione impugnata, che trova la sua sufficiente e autonoma giustificazione nel riscontro, da parte della Corte d'appello, del mancato deposito del fascicolo in fase di gravame.

In effetti il ricorrente censura anche la statuizione assunta in grado d'appello su questo aspetto, ma anche tale ulteriore censura è inammissibile. È stato precisato che l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti Ric. 2020 n. 10607 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass. n. 1562/2021; n. 19174/2916).

Pertanto, il non essersi la Corte d'appello in ipotesi avveduta che i documenti erano allegati alla memoria presente nel fascicolo telematico costituisce, in linea di principio, errore di fatto, che non può essere fatto valore con il ricorso per cassazione. Lo stesso dicasi per il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente si duole per non avere la Corte d'appello percepito che la somma di € 32.822,00, indicata dal consulente tecnico, non esprimeva il costo della ristrutturazione, ma indicava il valore dell'immobile al netto del costo di ristrutturazione.

Anche in questo caso, infatti, si denuncia un errore revocatorio, quale, appunto, il travisamento della consulenza tecnica (Cass. n. 3867/2019; n. 7772/2012). Le altre censure di cui al secondo motivo sono infondate. Esse, infatti, si dirigono contro apprezzamenti di fatto, quale la considerazione suii mancato raggiungimento della prova della "imputabilità" dei miglioramenti "all'iniziativa ed all'onere di Orsogna Domenico Bruno" (pag. 8 della sentenza impugnata). Ciò imponeva al ricorrente di formulare la censura secondo i canoni attualmente imposti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mediante la deduzione di uno o più fatti decisivi, sottoposti all'esame della Corte d'appello e da quanta non considerati, idonei a giustificare una decisione diversa (Cass., S.U., n. 8053/2014; 27415/2018).

Al contrario il ricorrente propone una critica generica e globale della decisione, inammissibile in cassazione già ai sensi del testo precedente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17477/2007; n. 19547/2017). o Ric. 2020 n. 10607 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -4- In quanto alle censure sul mancato aggiornamento della stima, la Corte d'appello ha ritenuto che l'appellante avesse avanzato una richiesta fondata su "affermazioni del tutto generiche ed astratte". Tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto, che, di per sé, non ri144",,errori logici o giuridici, essendo principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che, in sede di divisione, la parte che deduce che la stima, operata dal consulente, non sia più attuale al momento della decisione, deve indicare ragioni specifiche e non limitarsi a generiche allegazioni (cfr.

Cass. n. 3029/2014; n. 29733/2017; n. 8286/2019). Essa è perciò incensurabile in questa sede. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla sulle spese Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1-quater d.P .R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

lige/la il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte s