Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32057/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32057/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32057/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sul ricorso 14950-2020 proposto da: PIERI MAURIZIO, CALONACI PAOLO, quali condomini del Condominio in Siena, via Malavoti 4/6, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall' NTONIO GIOVANNI CIACCI; rkonVIld contro MUNDI STEFANIA; - intimata - avverso la sentenza n. 2845/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI CI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra il Condominio di via Malavolti 4/6 Siena e la condomina Mundi Stefania, che era stata chiamata nel giudizio dal Condominio al fine di accertare la illegittimità di un manufatto in truciolato realizzato dalla convenuta sul pianerottolo dell'ultimo piano e, quindi, su una parte comune del fabbricato condominiale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1117 c.c; Ordinanza — n. 32057/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Per la cassazione della sentenza, Calonaci Paolo e Pieri Maurizio, quali condomini del Condominio in Siena, via Malavolti 4/6, hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 817 c.c. Si sostiene che, in difetto di contraria indicazione del titolo, il pianerottolo, sul quale la condomina aveva realizzato il manufatto, si doveva annoverare fra le parti comuni dell'edificio. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a contestare licenza violazione delle norme edilizie protezione degli inquilini condominio aumento della pigione legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1117 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 14950-2020 proposto da: PIERI MAURIZIO, CALONACI PAOLO, quali condomini del Condominio in Siena, via Malavoti 4/6, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall' NTONIO GIOVANNI CIACCI; rkonVIld contro MUNDI STEFANIA; - intimata - avverso la sentenza n. 2845/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI CI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra il Condominio di via Malavolti 4/6 Siena e la condomina Mundi Stefania, che era stata chiamata nel giudizio dal Condominio al fine di accertare la illegittimità di un manufatto in truciolato realizzato dalla convenuta sul pianerottolo dell'ultimo piano e, quindi, su una parte comune del fabbricato condominiale.

La corte distrettuale ha rilevato che la porzione era stata incorporata all'appartamento dell'ultimo piano fin dal momento della costruzione. Ciò voleva dire che l'alienazione delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio, da parte degli originari proprietari del medesimo, già non comprendeva la porzione sulla quale esisteva il manufatto. Infatti, secondo la Corte d'appello, la porzione aveva assunto una destinazione diversa da quella tipica, che la sottraeva alla presunzione di cui all'art.1117 c.c. e giustificava la conclusione che essa fu acquistata dalla sola convenuta, allorché questa si rese acquirente dell'adiacente appartamento compreso nello stabile.

Per la cassazione della sentenza, Calonaci Paolo e Pieri Maurizio, quali condomini del Condominio in Siena, via Malavolti 4/6, hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 817 c.c. Si sostiene che, in difetto di contraria indicazione del titolo, il pianerottolo, sul quale la condomina aveva realizzato il manufatto, si doveva annoverare fra le parti comuni dell'edificio. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

In primo luogo, si deve riconoscere la legittimazione degli attuali ricorrenti, nella loro qualità di condomini, all'impugnazione della sentenza sfavorevole per il condominio (Cass. n. 177/2012; n. 26557/2017; S.U., n.10934/2019). Il ricorso è fondato. Il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero che siano permanentemente Ric. 2020 n. 14950 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- destinate all'uso o al godimento comune, sicché la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 c.c., che contiene un'elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario (Cass. 17993/2010).

Nello stesso tempo è stato chiarito che l'utilità particolare che un condomino possa trarre da un bene compreso nell'elenco di cui all'art.1117 c.c. non incide sulla destinazione tipica del bene stesso e sullo specifico nesso di accessorietà all'edificio condominiale (Cass. n. 23316/2020) In contrasto con questi principi, la Corte d'appello, pure in mancanza di previsione contraria dei titolo, ha ugualmente riconosciuto la proprietà esclusiva del pianerottolo, tuttavia non in base a una verifica delle caratteristiche strutturali e funzionali del pianerottolo stesso, ma in base al rilievo della esistenza su di esso di un manufatto collegato all'unità di proprietà esclusiva, laddove l'utilità particolare che derivava da un tale fatto non incideva, di per sé, sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condotniniale (Cass. n. 17556/2014).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze il diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese. Ric. 2020 n. 14950 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consigli() della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2021. Il Presidente ,,24-711 L77(2_, /1" bEPOSITATO IN CANCELLERIA