Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32053/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32053/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32053/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18195-2020 proposto da: MESSINA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA N.14, presso lo studio dell'avvocato LORENZO MINISCI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contraticarrente - avverso la sentenza n. 5821/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 380-bis cod. proc. civ, art. 335 cod. proc. civ, art. 295 c.p; Ordinanza — n. 32053/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 5 - , Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021, ex plurimis) Ha quindi errato il giudice a quo nel non applicare tale principio. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla CTR. 2.Resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo il secondo, con il quale il contribuente denunzia la violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014. P. Q. M. Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Parole chiave

Generato dall'IA
imprese di costruzione appaltatore generale sussidio per la costruzione imposta sull'utile delle aziende computo del reddito calcolo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 335 cod. proc. civ
546 del 1992 e dell'art. 335 cod. proc. civ.; oltre che, in relazione all'art.
art. 295 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18195-2020 proposto da: MESSINA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA N.14, presso lo studio dell'avvocato LORENZO MINISCI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contraticarrente - avverso la sentenza n. 5821/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Messina Michele propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2011, in materia di Irpef relativa al maggior reddito da partecipazione conseguente alla rideterminazione, in via induttiva, dei ricavi della MG Costruzioni Generali s.r.I., società a ristretta base sociale, della quale lo stesso Messina era socio con quota pari al 51%.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 335 cod. proc. civ.; oltre che, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. [Zie. 2020 n. 18195 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -2- Nella sostanza, il ricorrente lamenta che la CTR in appello ( come già la CTP in primo grado), non ha disposto la riunione del giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento nei confronti del socio con quello pendente tra la s.r.l. a ristretta base sociale e l'Amministrazione, relativo all'accertamento nei confronti di quest'ultima. Né, aggiunge il ricorrente, la CTR ( come già la CTP in primo grado), ha sospeso il giudizio introdotto dallo stesso socio in attesa della definizione di quello, pregiudiziale, proposto dalla società.

E tanto sebbene (come indicato nel ricorso) il contribuente avesse sollecitato i relativi provvedimenti di riunione o, in subordine di sospensione, allegando i relativi presupposti. Il motivo, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, è autosufficiente ed ammissibile. Invero, a prescindere dalla rubricazione del mezzo e dall'apparente pluralità di censure da essa evocate, la denunzia proposta è unica ed univoca e consiste nell'errore di rito consistito nella mancata riunione tra i due giudizi e, comunque, nella mancata sospensione del giudizio nei confronti del socio, che ha impugnato l'accertamento relativo al presunto reddito da maggior partecipazione sociale che gli sarebbe stato occultamente distribuito, in attesa che maturasse il giudicato sulla decisione, pregiudiziale, resa sul ricorso della società a ristretta base sociale avverso l'accertamento rivolto contro quest'ultima.

La pendenza del giudizio di merito introdotto dalla società è invero confermata dalla stessa sentenza impugnata, dalla quale si ricava che la CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente « ritenendo che era stato già rigettato il ricorso proposto dalla Società nei confronti del rispettivo accertamento». E comunque l'Ufficio, nel controricorso, Ric. 2020 n. 18195 sez. MT - ud. 16-09-2021 -3- espressamente deduce che la società ha impugnato l'accertamento ad essa diretto e che il relativo giudizio pende in appello. Tanto premesso, il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Infatti «In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico- giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.» (Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021, ex plurimis) Ha quindi errato il giudice a quo nel non applicare tale principio. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla CTR. 2.Resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo il secondo, con il quale il contribuente denunzia la violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014. P. Q. M. Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2021. Il Presidente Dott. Anto