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Ordinanza — n. 32048/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Region's appeal, ruling tax collection notice does not interrupt the three-year prescription period for vehicle taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32048/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Region of Abruzzo's appeal against a Regional Tax Commission decision that declared vehicle taxes prescribed. The Region argued the prescription period ended in 2014, while the Tax Commission held the three-year term began anew from the 2017 payment notice. The court ruled that the collection notice is merely interruptive and does not suspend the short three-year prescription period, which had already expired since the 2014 assessment notice.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982; Art. 2953 c.c.: The notification of a tax collection notice interrupts but does not suspend the short three-year prescription period for vehicle taxes, which runs from the year of payment and is not converted to the ordinary ten-year term absent a final judicial title.

Parole chiave

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vehicle tax prescription collection notice interruption short vs ordinary term tax collection procedure administrative debt statute premi assicurativi non pagati tardivo pagamento delle spese deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 51, D.L. n. 953 del 1982, conv. in L. n. 53 del 1983
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L.
Art. 2953 c.c.
Art. 360, comma 3, c.p.c.
2 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto la prescrizione si compie con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ossia il 31 dicembre 2014 per la tassa automobilistica relativa al Ric.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.
art. 2953 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6499 del 2021
Cass. n. 23261 del 2020
Cass. SU n. 23397 del 2016
13-07-2021 -3- ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass.
Cass. n. 14346 del 2021
23397 del 2016; Cass. n. 14346 del 2021).
Cass. n. 29649 del 2021
13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. n. 29649 del 2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13762-2020 proposto da: REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro EDIL TERZIARIO SAS DEL DOTT. CARLO RIDOLFI E C.; - intimata - avverso la sentenza n. 1016/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di intimazione per omesso versamento di tasse automobilistiche relativa all'anno 2011; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che il termine prescrizionale entro cui deve essere notificato l'atto impositivo è di tre anni, sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione. Tale termine può essere interrotto e dalla data della notifica inizia a decorrere il nuovo termine triennale di prescrizione della tassa de qua: da ciò deriva che la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 8 novembre 2017, è avvenuta quando ormai era decorso il nuovo termine triennale di prescrizione, atteso che l'avviso di accertamento prodromico era stato notificato in data 12 agosto 2014.

Avverso detta sentenza la regione Abruzzo proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 60 del 1986, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto la prescrizione si compie con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ossia il 31 dicembre 2014 per la tassa automobilistica relativa al Ric. 2020 n. 13762 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- .21) f 2011 e il 31 dicembre 2017 per l'intimazione di pagamento quando l'avviso di accertamento sia stato notificato nel 2014. Il motivo è infondato. Infatti, secondo questa Corte: in tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica (Cass. n. 6499 del 2021); in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in I. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore (Cass. n. 23261 del 2020); il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella Ric. 2020 n. 13762 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 14346 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - ritenendo compiuta la prescrizione essendo trascorsi oltre tre anni dall'avviso di accertamento all'intimazione di pagamento - ha per un verso correttamente ritenuto che la prescrizione inizia a decorrere dall'ultimo atto interruttivo della stessa, per un altro verso ha correttamente calcolato in tre anni la prescrizione del diritto della Regione ad esigere la tassa automobilistica e per un altro verso ancora ha altrettanto correttamente ritenuto che non si fosse verificata la cd. "conversione" di tale termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, non essendosi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ma semplicemente di un avviso di accertamento divenuto non impugnabile perché non impugnato.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. n. 29649 del 2021).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore Ric. 2020 n. 13762 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 13 luglio 2021 Il Preside4,t2 Roberto Gioanicnti DE