Italian Court dismisses appeal regarding valid service of tax notices at a company's actual office.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the legal firm's appeal against a regional tax commission decision that upheld the validity of a tax notice served at the firm's former office. The firm argued that service was invalid because it occurred at a previous domicile and not the current registered office, citing specific procedural articles. The court ruled that service at the actual place of business, where an employee was present to receive documents, is legally valid under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 145 c.p.c.; Art. 46 c.c.: Service of process on a legal entity is valid if performed at its actual seat of operations, provided the existence of such a seat is proven and the recipient is present.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8357-2020 proposto da: F&C STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato PAOLA D'INNOCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE CACCAVO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3238/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 08357 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- Rg 8357/2020 FATTO Ritenuto che: La CTR della Lombardia con sentenza nr 3228/2019 rigettava l'appello proposto dalla F & C studio legale tributario avverso la pronuncia della CTP di Milano con cui era stato respinto il ricorso del contribuente per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali. Il giudice di appello rilevava la ritualità della notifica dell'atto presupposto che era stato ricevuto in via Durini nr 14 in quanto consegnato a persona che lo aveva sottoscritto ed era stata identificata per impiegata dello Studio legale F&C il cui trasferimento in altro luogo non assumeva alcuna importanza alla luce della effettiva e valida consegna del predetto atto.
Evidenziava inoltre che dalla documentazione in atti risultava spedita al predetto studio in data 17.7.2014 altra raccomandata. Avverso tale sentenza lo Studio legale F&C propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente lamenta la violazione dell'ad 60 del DPR 1973 nr 600 e dell'ad 145 c.p.c. in relazione all'ad 360, primo comma nr 3 c.p.c. Si contesta la decisione nella parte in cui in violazione del disposto dell'art 60 del DPR 1973 nr 600 ha ritenuto rituale la notifica malgrado la stessa non fosse stata eseguita nel domicilio fiscale del destinatario e neppure presso la sede dello Studio in contrasto con l'art 145 c.p.c..
Si precisa che la notifica era avvenuta presso un precedente domicilio fiscale e ad un soggetto diverso dal legale rappresentante e che la successiva raccomandata del 17.7.2014 con ogni probabilità era stata inviata sempre ad un indirizzo diverso dal domicilio fiscale del ricorrente. Il motivo è infondato. i Giova ricordare che per consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società, avente personalità giuridica, anzicchè nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c., la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima (Cass. n. 2671 del 2009;
Cass. n. 12754 del 2005; Cass. n. 267 del 2005). E' stato, altresì, puntualizzato che, ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accertamento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo (Cass. n. 7037 del 2004;
Cass. n. 3620 del 2004). In sostanza, come si è detto, l'esame degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità evidenzia che, in tema di notificazione alle persone giuridiche ex art.145 c.p.c., l'art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita, invece che presso la prima, a condizione che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, ed in caso di contestazione grava sul notificante il relativo onere probatorio (Cass. n. 1248 del 2017;
Cass. n. 21699 del 2017; 2019 nr 34297). Ora nel caso di specie è pacifico che la notifica dell'atto sia avvenuta nel precedente domicilio in via Durini ed ivi è stata rinvenuta una persona che si è qualificata come impiegata dello Studio legale tributario F&C che evidentemente era ancora operativo in quel luogo malgrado la comunicazione formale del cambio di domicilio e di sede.Correttamente pertanto il giudice di appello non ha dato rilievo significativo al cambio di sede dovendo presumersi che la persona rinvenuta in loco fosse addetta alla ricezione degli atti.
Va comunque evidenziato che la CTR, a prescindere da tali considerazioni ha rilevato che in base alle risultanze documentali, e quindi con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede , era stata spedita un'ulteriore raccomandata alla società in data 17.7.2014 in relazione alla quale nessuna specifica contestazione era stata sollevata dal ricorrente che si è limitato a dedurre in modo generico che la notifica sarebbe avvenuta nel medesimo luogo. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € <7,381/00 oltre s.p.a.d. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma 15.6.2021 . Il Priesiden