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Ordinanza — n. 32031/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing and abusive litigation tactics by a successor company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32031/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant company failed to prove its legal standing as a successor to the original party in the lower court. The heirs of the deceased defendant successfully argued that the new limited liability company lacked the necessary proof of derivation from the previous partnership firm. Consequently, the court rejected the appeal on procedural grounds and penalized the appellant for filing baseless claims.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 96, comma 3 c.p.c.: A party appealing without proving subrogation to the original position is inadmissible, and filing such baseless appeals constitutes an abuse of right punishable by aggravated costs.

Parole chiave

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standing successor company abuse of litigation rights procedural inadmissibility derivation proof aggravated litigation costs difetto di legittimazione dell'associazione legittimazione dell'azionista contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
La proposta del consigliere relatore, di definizione con pronuncia di manifesta inammissibilità, ai sensi dell'art. 375 cod.
Art. 93, comma 3, cod. proc. civ.
Vi è richiesta, in controricorso, di condanna ai sensi dell'art. 93, comma 3, cod. proc. civ. per la ricorrente.
Art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.
civ., ma lo fa in assoluto spregio dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., ossia non si cura in alcun modo di evidenziare la diversità di fatto che possa sorreggere la censura di omesso esame, in considerazione della circostanza che gli elementi di Ric.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
A detto titolo il Collegio reputa equa comminare condanna al pagamento della somma di euro tremila (€ 3.000,00), pari a quella inflitta a titolo di spese di lite (sull'entità della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. si veda Cass.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric.
art. 375 cod. proc. civ
La proposta del consigliere relatore, di definizione con pronuncia di manifesta inammissibilità, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti.
art. 372 c.p
art. 2320 cod. civ
Il primo motivo che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2320 cod.
art. 1372 cod. civ
art. 96, comma 3 c.p
La società ricorrente deve, altresì, essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 96 comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15414 del 21/06/2017
26-05-2021 -2- La questione è, di per sé, fondata (sul punto si veda: Cass. n. 15414 del 21/06/2017 Rv.
Cass. n. 18512 del 04/09/2020
civ, in considerazione della temerarietà dell'iniziativa giudiziaria intentata, risultante dalla pretestuosità dei motivi, tutti inammissibili, di ricorso (Cass. n. 18512 del 04/09/2020 (Rv.
Cass. n. 21570 del 30/11/2012
si veda Cass. n. 21570 del 30/11/2012 Rv.
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Testo completo

seguente i‘dt, ORDINANZA sul ricorso n. 7004-2020 proposto da: PICENO MANGEMENT S.R.L. (già S.A.S. di QUARTAROLI CLAUDIO), in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO CARDAMONE; - ricorrente - Contro GIARDINI GIULIA, VICCELLI GIANLUCA, VICCELLI ROSAMAIUA quali eredi di VICCELLI WALTER, elettivamente domiciliati in Roma, al viale LIEGI, n. 44, presso l'avvocato MARINELLI CORRADO, rappresentai e difesi dall'avvocato LORENZO DONATI; - controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1189/2019 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. La Piceno Management S.r.l. impugna con tre motivi di ricorso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, n. 1189 del 17/07/1989, che ha confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla Piceno Management S.a.s. di Quartaroli Claudio, già Piceno Management S.a.s. di Quartaroli Rosanna nei confronti di Walter Viccelli. Il ricorso è rivolto contro il defunto (dopo due giorni dall'emanazione della sentenza d'appello) Walter Viccelli. Gli eredi Giulia Giardini, Gianluca e Rosamaria Viccelli si sono ritualmente costituiti con controricorso.

Vi è richiesta, in controricorso, di condanna ai sensi dell'art. 93, comma 3, cod. proc. civ. per la ricorrente. La proposta del consigliere relatore, di definizione con pronuncia di manifesta inammissibilità, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti. Non sono state depositate memorie. Vi è, in via preliminare, una ragione di inammissibilità della stessa legittimazione all'impugnazione, evidenziata ritualmente in controricorso dagli eredi di Walter Viccelli, e imperniata sulla mancata prova che l'odierna ricorrente, che è una società a responsabilità limitata, sia l'avente causa della società in accomandita semplice che aveva agito in appello.

Ric. 2020 n. 07004 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- La questione è, di per sé, fondata (sul punto si veda: Cass. n. 15414 del 21/06/2017 Rv. 645068 - 01): «In tema di impugnaRione per cassnione, al fine di evitare l'inammissibilità del ricorso, il soggetto che non è stato parte del giudkio di merito deve allegare la propria "legitimatio ad causare, e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa; pertanto, ove ricorrente sia una società che assuma di derivare, per fusione o trasformaRione, da altra società che aveva partecipato al giudkio, questa deve fornire la dimostraione della sua derivazione dalla società preesistente, e tale prova è consentita anche nel giudkio di legittimità, mediante prodrkione documentale, da effettuarsi nei modi di cui all'art. 372 c.p.c., qualora la relativa questione sia stata sollevata per la prima volta in tale sede.».

Ai fini di mera completezza della disamina il Collegio ha, nondimeno, proceduto allo scrutinio dei motivi di ricorso. Il primo motivo che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2320 cod. civ., in quanto l'incarico professionale al Viccelli era stato dato dal socio accomandante è del tutto inammissibile, laddove afferma che la Corte di Appello, e ancora prima il Tribunale non avrebbero tenuto conto del fatto che il fitmatario del contratto con Walter Viccelli era stato Claudio Quartaroli il quale all'epoca non era socio accomandatario, e quindi amministratore, ma accomandante.

Il mezzo è inammissibile in quanto la Corte di Appello ha affermato, come pare abbia fatto anche il Tribunale, che doveva aversi riguardo alle difese svolte in giudizio, dalle quali si desumeva agevolmente che la società (all'epoca costituita in forma di accomandita semplice) aveva comunque ratificato il contratto di prestazione professionale con Walter Viccelli e in quanto si era difesa nel merito. Su detto secondo profilo la Corte di merito ha richiamato coerente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 01751 del 24/01/2018 Ric. 2020 n. 07004 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -3- Rv. 647153 — 01: «In tema di contratto stipulato da .'falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei conlr onti del rappresentato e, pertanto, il suo di/cito è rileva bile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudzio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di ,fa re proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal ' lsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostaiv.ziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto».) Il secondo motivo censura la sentenza d'appello per violazione dell'art. 1372 cod. civ.: nella prospettazione della ricorrente il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la sussistenza del sinallagma contrattuale.

La denuncia si appunta su un'argomentazione spesa dall'estensore della motivazione d'appello che, tuttavia, nell'economia della decisione, non ha una rilevanza determinante e, in ogni caso il mezzo, come formulato, è del tutto aspecifico e prescinde dall'affermazione del giudice dell'impugnazione di merito (dalla penultima all'ultima pagina): «Nel caso di specie, il compenso è stato pattuito contrattualmente e l'appellato ha correttamente svolto [incarico conferitogli e pertanto giustamente ha diritto ad ottenere il pagamento del/'eseguita presta.zione così come contrattualmente pattuita.».

Il terzo motivo denuncia omesso esame, con riferimento alla consulenza tecnica svolta in primo grado, comprovante che la prestazione svolta dal Viccelli era inferiore a quanto pattuito contrattualmente. Il mezzo è inammissibile, in quanto richiama il n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., ma lo fa in assoluto spregio dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., ossia non si cura in alcun modo di evidenziare la diversità di fatto che possa sorreggere la censura di omesso esame, in considerazione della circostanza che gli elementi di Ric. 2020 n. 07004 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -4- fatto posti a fondamento delle sentenze di merito sono gli stessi e, inoltre, il motivo, in carenza di specificità, omette di individuare dove il vizio era stato prospettato nel merito e comunque la consulenza era stata oggetto di discussione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia. La società ricorrente deve, altresì, essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 96 comma 3, cod. proc. civ, in considerazione della temerarietà dell'iniziativa giudiziaria intentata, risultante dalla pretestuosità dei motivi, tutti inammissibili, di ricorso (Cass. n. 18512 del 04/09/2020 (Rv. 658997 - 01:

«In tema di reiponsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugna.zione, integrante colpa grave, la proposkione di //n ricorso per cassa.zione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, e3presse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in eviden.za il mancato impiego della doverosa diligen,za ed accurate.ua nel reiterare ilgravame.». A detto titolo il Collegio reputa equa comminare condanna al pagamento della somma di euro tremila (€ 3.000,00), pari a quella inflitta a titolo di spese di lite (sull'entità della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. si veda Cass. n. 21570 del 30/11/2012 Rv. 624394- 01).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 07004 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -5- unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, nonché al pagamento di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 26 maggio 2021. Ti pres