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Ordinanza — n. 32019/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific grounds not being substantiated in the appeal brief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32019/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to substantiate their specific grounds for violation in the appeal brief. The court found that the arguments regarding the characterization of the action and the decisional oath lacked the required specific reference to the contested documents and proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: An appeal ground is inadmissible if it does not specifically identify the contested document or act to support the alleged violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement violation of procedural law substantiation of appeal litigation costs allocation rivendicazione della proprietà azione negatoria revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il motiv ihammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e (o) atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell'indicazione specifica prescritta dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 186 ter cod. proc. civ.
1322 del 6/09/2019 che, confermando l'ordinanza, ai sensi dell'art. 186 ter cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 186 ter cod. proc. civ
1322 del 6/09/2019 che, confermando l'ordinanza, ai sensi dell'art. 186 ter cod.
art. 375 cod. proc. civ
La proposta del consigliere relatore di definizione del ricorso secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
26-05-2021 -3- 11.1>At, 1.19Z449 Il mezzo ribadisce che la sentenza è nulla per extrapetizione, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16216 del 18/06/2019
Cass. n. 16216 del 18/06/2019 Rv.
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Testo completo

seguente '-voct ORDINANZA sul ricorso n. 4616-2020 proposto da: SOLLO PASQUALE, SOLLO FILOMENA, SOLLO SALVATORE, SOLLO ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA, via VALADIER n. 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato FELICE LAUDADIO; - ricorrenti - contro DELLA ROCCA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO OLIVIERO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1322/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del 26/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue: È impugnata da Pasquale, Filomena, Salvatore e Assunta Solo, con atto affidato a due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1322 del 6/09/2019 che, confermando l'ordinanza, ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., del Tribunale di Nocera inferiore del 01/03/2016, ha ritenuto che un'azione relativa a dei beni immobili (fabbricato e terreni) proposta dai suddetti nei confronti di Anna Della Rocca, fosse un'azione di rivendicazione e non di rilascio di beni immobili (fabbricato, terreno circostante e ulteriore appezzamento di terreno, tutti ubicati nel Comune di Nocera Inferiore e meglio identificati in atti).

La proposta del consigliere relatore di definizione del ricorso secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. è stata ritualmente notificata alle parti. Non sono state depositate memorie. Il primo motivo di ricorso deduce: violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 4 e 5 cod. proc. civ. Il primo motivo fa valere mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riferimento ad un'azione di rilascio, che la Corte avrebbe qualificato azione di rivendica. Ora a prescindere dalla esattezza della qualificazione giuridica dell'azione esperita da Pasquale, Filomena, Salvatore e Assunta Sollo, quali aventi causa dal padre Vincenzo Solo, devrilevarsi, ad opinione Ric. 2020 n. 04616 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -2- del Collegio, che il motivo è aspecifico, in quanto non risulta riprodotto nemmeno per sommi capi il contenuto degli atti, di citazione in appello e di citazione in primo grado, con la conseguenza che non si comprende effettivamente se la qualificazione dell'azione fornita dalla Corte territoriale sia esatta oppure no. Il motiv ihammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e (o) atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell'indicazione specifica prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., in quanto:

a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell'atto, in cui troverebbe rispondenza l'indiretta riproduzione;

b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l'atto ebbe a formarsi;

c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell'art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte;

d) non indica la sede in cui l'atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d'ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d'ufficio (come ammette Sez. Un. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 - 01). Il motivo, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il secondo mezzo censura come segue la sentenza d'appello: violazione degli artt. 232 e 233 cod. proc. civ., error in procedendo.

Ric. 2020 n. 04616 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- 11.1>At, 1.19Z449 Il mezzo ribadisce che la sentenza è nulla per extrapetizione, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Il motivo denuncia, altresì, la mancata attribuzione di rilevanza all'omessa prestazione del giuramento decisorio deferito alla della Rocca. Il secondo motivo riguarda, pertanto, in particolare — in quanto la violazione dell'art. 112 cod. proc. era già stata proposta, e in questa sede ritenuta inammissibile, con il primo mezzo — la mancata presentazione della Della Rocca a rendere giuramento decisorio.

Sul punto, deve rilevarsi, anche in 9,2sre1azione a detto mezzo, l'assoluta insufficienza della formulazione del motivo di ricorso, che non riporta in alcun modo la formula del giuramento decisorio che sarebbe stato deferito alla controparte dei Solo. Inoltre deve ribadirsi, in relazione all'affermazione della Corte territoriale che ha escluso la rilevanza decisoria del giuramento decisorio deferito alla Della Rocca, che una volta escluso che la circostanza sul quale esso era deferito avesse un'autonoma valenza decisoria, la sua mancata ammissione risulta adeguatamente motivata (quale espressione di un orientamento costante si veda:

Cass. n. 16216 del 18/06/2019 Rv. 654607 - 01): «Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle nSultaRe probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decison'età in ordine al "therna decidendum" oggetto della controversia.». Nella specie la Corte di Appello ha affermato che le circostanze sulle quali era chiamata a giurare la Della Rocca, ossia l'essere ella priva di titolo all'occupazione degli immobili, non assumevano valenza Ric. 2020 n. 04616 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -4- decisoria, in quanto inidonee a fornire la prova del diritto di proprietà dei Sollo sugli immobili stessi (pagg. 9 e 10 della motivazione). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, e devono essere distratte in favore dell'avvocato della controricorrente, il quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.600,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Marco Oliviero. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiU ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 26 maggio 2021. Il presidente A