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Ordinanza — n. 31995/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim by overturning regional commission's rejection of expropriation compensation tax exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31995/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision denying tax exemption for expropriation compensation. The Commission had rejected the claim because the land was classified as 'Zone G' in the local urban plan, arguing it did not fit the specific homogeneous zones (A-D) required for tax exemption. The court ruled that local zoning plans are irrelevant if the land is effectively designated as buildable, as the tax law only requires verification of actual buildability or inclusion in specific homogeneous zones.

Regesto Legislator

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Art. 11 comma 5 della L. 413/1991; Art. 360 c.p.c.: The tax exemption for expropriation compensation applies based on the effective buildability of the land or its inclusion in specific homogeneous zones, rendering local urban planning classifications like 'Zone G' irrelevant if they do not align with the statutory criteria.

Parole chiave

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expropriation compensation tax homogeneous zones classification urban planning relevance tax exemption criteria buildability determination indennità d'espropriazione imposta immobiliare nozione d'imposizione interna

Disposizioni normative citate

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Art. 11 comma 5 della L. 413/1991
RILEVATO CHE 1.Daino Marisa proponeva ricorso avverso il diniego di accoglimento delle istanze di rimborso delle ritenute Irpef p applicate ai sensi dell'art. 11 C1 413/1991 sulle indennità di esproprio di un terreno corrisposta dal Comune di Cinisi (Pa).
Art. 360 comma 10 numero 3 c.p.c.
D.P.R. giugno 2001, n. 327, art. 35
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15845/2004
tra le tante Cass. n. 15845/2004, 8287/18 e 9228/19) che le previsioni di uno strumento urbanistico locale, quand'anche legittimamente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, perchè non considerate affatto dalla normativa nazionale.
Cass. n. 8287/18
Cass. n. 9228/19
Cass. n. 9455/2006
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 652 del 2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8710-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro DAINO MARISA; - intimata - avverso la sentenza n. 501/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1.Daino Marisa proponeva ricorso avverso il diniego di accoglimento delle istanze di rimborso delle ritenute Irpef p applicate ai sensi dell'art. 11 C1 413/1991 sulle indennità di esproprio di un terreno corrisposta dal Comune di Cinisi (Pa). 2.La Commissione Provinciale di Palermo accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale della Sicilia rigettava l'appello rilevando che l'Ufficio non aveva fornito la prova che il terreno, destinato ad insediamenti urbani integrati (zona G), fosse da inserire in una delle zone omogenee ( da A a D) di cui al D.M. 2/8/1968. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Daino Marisa non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE 1.Con un unico motivo l'Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 5°della I. 413/1991, 115, 116 cpc e 2697 cc in relazione all'art 360 10 comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel dare decisivo rilievo al dato formalistico dell'inserimento dell'area nella Ric. 2020 n. 08710 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- «zona G» del piano regolator~tal trascurando l'effettiva destinazione edificabile del terreno attestata dal Comune di Cinisi con l'ordinanza nr 5 del 17/2/ 2003. 2.11 motivo è fondato. 2.1 L'art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413, confluito nel D.P.R. giugno 2001, n. 327, art. 35, nella parte che qui interessa, qualifica come redditi diversi da sottoporre a prelievo fiscale << le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, 8, C, D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.». 2.2 Questa Corte ha affermato (cfr. tra le tante Cass. n. 15845/2004, 8287/18 e 9228/19) che le previsioni di uno strumento urbanistico locale, quand'anche legittimamente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, perchè non considerate affatto dalla normativa nazionale.

Mentre quel che conta è il criterio che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, Legge cit., sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli). Per cui, ai Ric. 2020 n. 08710 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- fini dell'assoggettamento ad imposizione, occorre solo verificare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone, o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello (cfr.Cass. n. 9455/2006); fermo restando che, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il locale piano regolatore, si trovasse all'interno dì zona altrimenti destinata, poichè tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate; avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 652 del 2012). 2.3 Nel caso dì specie si legge nell'ordinanza nr. 5 del 17/2/2003 del Comune di Cinisi <<.l'area interessata ricade in zona G - area per attrezzature, così come destinata con delibera di C.0 nr 22 del 14/1/1988 e pertanto tale area è da ritenersi edificabile essendo equiparata alle zone omogenee "C" di cui al D.M. 02 aprile 1968>> 2.4 La CTR, pur prendendo atto della effettiva destinazione dei terreni « ad insediamenti urbanistici integrati>>, ha ritenuto, non facendo buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati, di non poter includere il terreno in una delle zone omogenee indicate dal ID.M citato. 3 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 08710 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella Camera